(Accordo-art. 22)
                             Articolo 22 
Scopo dei privilegi e  delle  facilitazioni  e  cooperazione  con  le
                         Autorita' italiane 
 
1. I privilegi e le facilitazioni previste dal presente Accordo  sono
conferiti nell'interesse dell'Expo Milano  2015  e  non  a  vantaggio
personale di singoli. 
2. Senza pregiudizio dei privilegi e  delle  facilitazioni  conferiti
dal presente Accordo, tutte le persone che godono di tali privilegi e
facilitazioni hanno l'obbligo di rispettare le leggi e i  regolamenti
in vigore sul territorio  della  Repubblica  Italiana.  Tali  persone
hanno inoltre l'obbligo di non interferire negli affari interni dello
Stato italiano. 
3. Nessuna disposizione del presente Accordo  pregiudica  il  diritto
del  Governo  della  Repubblica  Italiana  di  adottare  misure   che
dovessero rendersi indispensabili per motivi di sicurezza. 
4. Ogni materia non disciplinata dal presente Accordo o  dai  singoli
contratti di partecipazione e' soggetta alla normativa italiana.