(Accordo-art. 23)
                             Articolo 23 
        Soluzioni delle controversie tra le Parti Contraenti 
 
Qualsiasi  controversia   tra   le   Parti   Contraenti   concernente
l'interpretazione  o  l'applicazione  del  presente  Accordo   verra'
risolta in conformita'  a  quanto  disposto  dall'articolo  34  della
Convenzione.