(Convenzione-art. 29)
(( Articolo 29 - Procedimenti e vie di ricorso in materia civile 
 
  1  Le  Parti  adottano  le  misure  legislative  o  di  altro  tipo
necessarie per fornire alle vittime adeguati mezzi di ricorso  civili
nei confronti dell'autore del reato. 
  2  Le  Parti  adottano  le  misure  legislative  o  di  altro  tipo
necessarie,  conformemente   ai   principi   generali   del   diritto
internazionale, per fornire alle vittime adeguati risarcimenti civili
nei confronti delle autorita' statali che  abbiano  mancato  al  loro
dovere  di  adottare  le  necessarie  misure  di  prevenzione  o   di
protezione nell'ambito delle loro competenze. ))