(Convenzione-art. 30)
(( Articolo 30 - Risarcimenti 
 
  1  Le  Parti  adottano  le  misure  legislative  o  di  altro  tipo
necessarie per  garantire  che  le  vittime  abbiano  il  diritto  di
richiedere un risarcimento agli autori di  qualsiasi  reato  previsto
dalla presente Convenzione. 
  2 Un adeguato risarcimento da parte  dello  Stato  e'  accordato  a
coloro che abbiano subito gravi pregiudizi  all'integrita'  fisica  o
alla salute, se la riparazione del danno non e'  garantita  da  altre
fonti, in particolare dall'autore del reato,  da  un'assicurazione  o
dai servizi  medici  e  sociali  finanziati  dallo  Stato.  Cio'  non
preclude alle Parti la  possibilita'  di  richiedere  all'autore  del
reato il rimborso del risarcimento  concesso,  a  condizione  che  la
sicurezza della vittima sia pienamente presa in considerazione. 
  3 Le misure adottate conformemente al paragrafo 2 devono  garantire
che il risarcimento sia concesso entro un termine ragionevole. ))