(( Articolo 30 - Risarcimenti 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano il diritto di richiedere un risarcimento agli autori di qualsiasi reato previsto dalla presente Convenzione. 2 Un adeguato risarcimento da parte dello Stato e' accordato a coloro che abbiano subito gravi pregiudizi all'integrita' fisica o alla salute, se la riparazione del danno non e' garantita da altre fonti, in particolare dall'autore del reato, da un'assicurazione o dai servizi medici e sociali finanziati dallo Stato. Cio' non preclude alle Parti la possibilita' di richiedere all'autore del reato il rimborso del risarcimento concesso, a condizione che la sicurezza della vittima sia pienamente presa in considerazione. 3 Le misure adottate conformemente al paragrafo 2 devono garantire che il risarcimento sia concesso entro un termine ragionevole. ))