(Convenzione-art. 31)
(( Articolo 31 - Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza 
 
  1 Le Parti adottano misure legislative o di altro  tipo  necessarie
per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia  e
di visita dei figli, siano presi in  considerazione  gli  episodi  di
violenza che rientrano  nel  campo  di  applicazione  della  presente
Convenzione. 
  2  Le  Parti  adottano  le  misure  legislative  o  di  altro  tipo
necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita  o  di
custodia dei figli non comprometta i diritti  e  la  sicurezza  della
vittima o dei bambini. ))