(Convenzione-art. 32)
(( Articolo 32 - Conseguenze civili dei matrimoni forzati 
 
  Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo  necessarie
per garantire che i matrimoni contratti con la forza  possano  essere
invalidabili,  annullati  o  sciolti  senza  rappresentare  un  onere
finanziario o amministrativo eccessivo per la vittima. ))