(Convenzione-art. 34)
(( Articolo 34 - Atti persecutori (Stalking) 
 
  Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo  necessarie
per penalizzare un  comportamento  intenzionalmente  e  ripetutamente
minaccioso nei confronti di un'altra persona, portandola a temere per
la propria incolumita'. ))