(Convenzione-art. 36)
(( Articolo 36 - Violenza sessuale, compreso lo stupro 
 
  1 Le Parti adottano misure legislative o di altro  tipo  necessarie
per perseguire penalmente i responsabili dei  seguenti  comportamenti
intenzionali: 
  a atto sessuale non consensuale con penetrazione vaginale, anale  o
orale compiuto su un'altra persona con qualsiasi parte  del  corpo  o
con un oggetto; 
  b altri  atti  sessuali  compiuti  su  una  persona  senza  il  suo
consenso; 
  c il fatto di costringere un'altra persona a compiere atti sessuali
non consensuali con un terzo. 
  2 Il  consenso  deve  essere  dato  volontariamente,  quale  libera
manifestazione della volonta' della persona, e deve  essere  valutato
tenendo conto della situazione e del contesto. 
  3 Le Parti adottano le misure  legislative  e  di  altro  tipo  per
garantire che le disposizioni del paragrafo  1  si  applichino  anche
agli atti commessi contro l'ex o l'attuale coniuge o  partner,  quale
riconosciuto dalla legislazione nazionale. ))