(Convenzione-art. 37)
(( Articolo 37 - Matrimonio forzato 
 
  1  Le  Parti  adottano  le  misure  legislative  o  di  altro  tipo
necessarie per penalizzare  l'atto  intenzionale  di  costringere  un
adulto o un bambino a contrarre matrimonio. 
  2  Le  Parti  adottano  le  misure  legislative  o  di  altro  tipo
necessarie per penalizzare il fatto di attirare intenzionalmente  con
l'inganno un adulto o un bambino sul territorio di una Parte o di uno
Stato diverso da quello in cui risiede, allo scopo di costringerlo  a
contrarre matrimonio. ))