(( Articolo 38 - Mutilazioni genitali femminili Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i seguenti atti intenzionali: a l'escissione, l'infibulazione o qualsiasi altra mutilazione della totalita' o di una parte delle grandi labbra vaginali, delle piccole labbra o asportazione del clitoride; b costringere una donna a subire qualsiasi atto indicato al punto a, o fornirle i mezzi a tale fine; c indurre, costringere o fornire a una ragazza i mezzi per subire qualsiasi atto enunciato al punto a. ))