(Convenzione-art. 38)
(( Articolo 38 - Mutilazioni genitali femminili 
 
  Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo  necessarie
per perseguire penalmente i seguenti atti intenzionali: 
  a l'escissione, l'infibulazione o qualsiasi altra mutilazione della
totalita' o di una parte delle grandi labbra vaginali, delle  piccole
labbra o asportazione del clitoride; 
  b costringere una donna a subire qualsiasi atto indicato  al  punto
a, o fornirle i mezzi a tale fine; 
  c indurre, costringere o fornire a una ragazza i mezzi  per  subire
qualsiasi atto enunciato al punto a. ))