(Convenzione-art. 41)
(( Articolo 41 - Favoreggiamento o complicita' e tentativo 
 
  1  Le  Parti  adottano  le  misure  legislative  o  di  altro  tipo
necessarie  per  perseguire  penalmente  il  favoreggiamento   o   la
complicita' intenzionali in ordine alla commissione dei reati di  cui
agli  articoli  33,  34,  35,  36,  37,  38.a  e  39  della  presente
Convenzione. 
  2  Le  Parti  adottano  le  misure  legislative  o  di  altro  tipo
necessarie per perseguire  penalmente  i  tentativi  intenzionali  di
commissione dei reati di cui agli articoli 35,  36,  37,  38.a  e  39
della presente Convenzione. ))