(Convenzione-art. 42)
(( Articolo 42 - Giustificazione inaccettabile  dei  reati,  compresi
quelli commessi in nome del cosiddetto "onore" 
 
  1  Le  Parti  adottano  le  misure  legislative  o  di  altro  tipo
necessarie per garantire che  nei  procedimenti  penali  intentati  a
seguito della commissione di qualsiasi atto di violenza  che  rientra
nel campo di applicazione della presente Convenzione, la cultura, gli
usi e costumi, la religione, le tradizioni o  il  cosiddetto  "onore"
non possano essere addotti come scusa  per  giustificare  tali  atti.
Rientrano in tale ambito, in particolare, le accuse secondo le  quali
la vittima avrebbe trasgredito norme o costumi culturali,  religiosi,
sociali o tradizionali riguardanti un comportamento appropriato. 
  2  Le  Parti  adottano  le  misure  legislative  o  di  altro  tipo
necessarie per garantire che, qualora un bambino sia  stato  istigato
da una persona a compiere un atto di cui al paragrafo 1, non sia  per
questo diminuita la responsabilita' penale della suddetta persona per
gli atti commessi. ))