(Convenzione-art. 44)
(( Articolo 44 - Giurisdizione 
 
  1  Le  Parti  adottano  le  misure  legislative  o  di  altro  tipo
necessarie per determinare la giurisdizione competente per  qualsiasi
reato previsto ai sensi della presente Convenzione quando il reato e'
commesso: 
  a sul loro territorio; o 
  b a bordo di una nave battente la loro bandiera; o 
  c a bordo di un velivolo immatricolato secondo le loro disposizioni
di legge; o 
  d da uno loro cittadino; o 
  e da una persona avente la  propria  residenza  abituale  sul  loro
territorio. 
  2 Le Parti adottano tutte le misure legislative  o  di  altro  tipo
appropriate per determinare la giurisdizione con riferimento a  tutti
i reati di cui alla presente Convenzione quando il reato e'  commesso
contro un loro cittadino o  contro  una  persona  avente  la  propria
residenza abituale sul loro territorio. 
  3 Per perseguire i reati stabiliti conformemente agli Articoli  36,
37, 38 e 39 della presente Convenzione, le Parti adottano  le  misure
legislative o di altro tipo necessarie affinche' la  loro  competenza
non sia subordinata alla condizione che i  fatti  siano  perseguibili
penalmente sul territorio in cui sono stati commessi. 
  4 Per perseguire i reati stabiliti conformemente agli Articoli  36,
37, 38 e 39 della presente Convenzione, le Parti adottano  le  misure
legislative o di altro tipo necessarie affinche' la  loro  competenza
riguardante i commi d. ed e.  del  precedente  paragrafo  1  non  sia
subordinata  alla  condizione  che  il  procedimento   penale   possa
unicamente essere avviato a seguito della denuncia della vittima  del
reato, o di un'azione intentata dallo Stato del luogo dove  e'  stato
commesso il reato. 
  5  Le  Parti  adottano  le  misure  legislative  o  di  altro  tipo
necessarie per determinare la giurisdizione con riferimento a tutti i
reati di cui alla presente Convenzione, nei casi in cui  il  presunto
autore del reato si trovi sul loro  territorio  e  non  possa  essere
estradato  verso  un'altra  Parte  unicamente  in   base   alla   sua
nazionalita'. 
  6 Quando piu' Parti rivendicano la loro competenza  riguardo  a  un
reato  che  si  presume   stabilito   conformemente   alla   presente
Convenzione, le Parti interessate  si  concertano,  se  lo  ritengono
opportuno,  per  determinare  quale   sia   la   giurisdizione   piu'
appropriata per procedere penalmente. 
  7 Fatte salve le disposizioni generali di  diritto  internazionale,
la  presente  Convenzione  non  esclude  alcuna   competenza   penale
esercitata da una delle Parti conformente al proprio diritto interno.
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