(Convenzione-art. 45)
(( Articolo 45 - Sanzioni e misure repressive 
 
  1  Le  Parti  adottano  le  misure  legislative  o  di  altro  tipo
necessarie per garantire che i  reati  stabiliti  conformemente  alla
presente  Convenzione   siano   punibili   con   sanzioni   efficaci,
proporzionate e dissuasive, che tengano conto  della  loro  gravita'.
Tali sanzioni includono, se del caso, pene privative della liberta' e
che possono comportare l'estradizione. 
  2 Le Parti possono adottare altre misure nei confronti degli autori
dei reati, quali: 
  - il monitoraggio, o la sorveglianza della persona condannata; 
  - la privazione della patria podesta', se l'interesse superiore del
bambino, che puo' comprendere la sicurezza della  vittima,  non  puo'
essere garantito in nessun altro modo. ))