(Convenzione-art. 46)
(( Articolo 46 - Circostanze aggravanti 
 
  Le Parti adottano le  misure  legislative  e  di  ogni  altro  tipo
necessarie per garantire che le  seguenti  circostanze,  purche'  non
siano gia' gli elementi costitutivi del reato, possano, conformemente
alle disposizioni  pertinenti  del  loro  diritto  nazionale,  essere
considerate come circostanze aggravanti nel determinare la pena per i
reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione: 
  a il reato e' stato commesso contro  l'attuale  o  l'ex  coniuge  o
partner, come riconosciuto dal diritto nazionale, da un membro  della
famiglia, dal convivente della vittima,  o  da  una  persona  che  ha
abusato della propria autorita'; 
  b il reato, o i reati connessi, sono stati commessi ripetutamente; 
  c il reato e' stato commesso contro una persona in  circostanze  di
particolare vulnerabilita'; 
  d il reato e' stato commesso su un bambino  o  in  presenza  di  un
bambino; 
  e il reato e' stato commesso da due o piu' persone che hanno  agito
insieme; 
  f il reato e' stato preceduto o accompagnato  da  una  violenza  di
estrema gravita'; 
  g il reato e' stato  commesso  con  l'uso  o  con  la  minaccia  di
un'arma; 
  h il reato ha provocato  gravi  danni  fisici  o  psicologici  alla
vittima; 
  i l'autore era stato precedentemente condannato per reati di natura
analoga. ))