(( Articolo 48 - Divieto di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o di misure alternative alle pene obbligatorie 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a vietare i metodi alternativi di risoluzione dei conflitti, tra cui la mediazione e la conciliazione, per tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione. 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a garantire che, se viene inflitto il pagamento di una multa, sia debitamente presa in considerazione la capacita' del condannato di adempiere ai propri obblighi finanziari nei confronti della vittima. ))