(Regolamento-art. 16)
                             Articolo 16 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le  prescrizioni  generali  di  cui  alla  presente  Sezione  si
applicano a tutti gli edifici di nuova costruzione, qualsiasi sia  la
loro ubicazione, consistenza e destinazione d'uso. 
  2. Le stesse prescrizioni si applicano in tutti gli  interventi  di
manutenzione e recupero del patrimonio edilizio esistente.