(Regolamento-art. 29)
                             Articolo 29 
 
                        Sistemazioni esterne 
 
  1. Sono ammesse le seguenti tipologie e modalita' di intervento: 
  a) La manutenzione delle aree pertinenziali  degli  edifici  e  dei
percorsi di accesso,  ivi  compresa  la  sistemazione  del  piano  di
calpestio e la manutenzione  delle  pavimentazioni  esistenti,  anche
attraverso la sostituzione di materiali ed elementi incongrui, con il
divieto di realizzare  nuove  superfici  impermeabili,  di  impiegare
asfalto, conglomerato cementizio battuto, elementi autobloccanti.  Le
aree pertinenziali degli edifici, i percorsi interni alle proprieta',
in caso di intervento, devono mantenere le  connotazioni  originarie;
il fondo deve  essere  realizzato  facendo  riferimento  al  seguente
repertorio tipologico: 
  - superficie stabilizzata con finitura in ghiaino; 
  - selciato in calcare. 
  b) La realizzazione di nuove pavimentazioni  in  lastre  di  pietra
naturale a spacco, posate similmente all'esistente a "passo perduto",
per  una  superficie  massima  complessiva  di  mq  100   all'interno
dell'area di pertinenza. 
  c) La realizzazione di intercapedini areate, connesse ad  opere  di
risanamento ed adeguamento igienico-sanitario dei  manufatti  ad  uso
abitativo, per una profondita' netta massima di 50 cm. 
  d) L'interramento di condotte per impianti tecnologici  e  reti  di
utenza. 
  e) Il ripristino di muri esistenti e la costruzione di  nuovi  muri
di recinzione, nel rispetto del contesto paesaggistico,  da  attuarsi
prioritariamente con la tecniche del muro a secco, fatte salve  altre
tecniche tradizionali tra le quali la realizzazione di recinzioni  di
protezione dei giardini e delle pertinenze delle  abitazioni  private
nonche' delle superficie  arate  e  seminate  a  fini  agricoli,  dei
frutteti con sesto d'impianto razionale mediante: 
  - (Valido per la zona C)  l'impiego  di  rete  metallica  a  maglia
quadrata e pali in legno o in metallo, con esclusione  dei  manufatti
di cemento prefabbricato, direttamente infissi nel terreno  senza  la
realizzazione di fondazione, con un'altezza massima fuori terra  pari
a cm 180 e con la prescrizione che la rete deve essere  collocata  ad
un'altezza minima di cm.30 dal piano di campagna; 
  - (Valido per la zona C) la  realizzazione  di  murature  a  secco,
secondo le tecniche tradizionali, con un'altezza massima di cm.140  e
con la prescrizione che al piede dell'opera muraria siano  realizzate
aperture   della   dimensione   minima   di   cm.   30(larghezza)   x
cm.30(altezza) ogni 30 ml. di muro; 
  - (Valido per la zona C) l'obbligo che le recinzioni non debbano in
alcun modo ostacolare  il  transito  lungo  i  sentieri  di  pubblico
utilizzo o gravati da servitu' di passaggio e debbano essere poste in
opera ad una distanza di almeno m 1.00 dal sedime del sentiero; 
  - (Valido per le zone D1 e  D2)  la  realizzazione  di  recinzioni,
ringhiere e cancellate, per un'altezza massima di  cm.  220  compreso
l'eventuale  basamento,  costituite  da  profilati   metallici,   non
scatolati. Il basamento, di altezza massima di  50  cm,  puo'  essere
realizzato in muratura continua che deve essere intonacata in  colore
bianco oppure trattata con calce idraulica. 
  f) La realizzazione di pergolati nelle adiacenze degli  edifici  ad
uso abitazione, per una superficie complessiva non superiore a 25  mq
a sostegno di essenze vegetali rampicanti e per la creazione di spazi
ombreggiati in ferro battuto o in legno, anche sagomato,  di  disegno
assonante con il contesto senza opere di fondazione e per  un'altezza
massima  pari  a  m  2.50,  sia  per  le  strutture  orizzontali   da
realizzarsi a maglia quadrangolare con lato non inferiore a m 1.  Non
sono consentiti tamponamenti verticali ne' coperture orizzontali. 
  g) La costruzione di strutture di uso familiare per la cottura  del
cibo, da  realizzarsi  nell'area  pertinenziale  di  edifici  ad  uso
residenziale, preferenzialmente inseriti nella muratura  esistente  e
comunque in posizione defilata rispetto alle visuali  principali  dei
percorsi pubblici e dei punti panoramici. I forni oppure barbecue  di
forma e materiali tradizionali,  sono  realizzati  nell'ambito  delle
seguenti dimensioni massime: 2 m di altezza, escluso il comignolo che
comunque non ha un'altezza superiore a 50 cm, e 1,80 m di larghezza. 
  h) E' vietata l'installazione di impianti di condizionamento oppure
di climatizzazione, di pannelli solari e fotovoltaici in aderenza  ai
fronti esterni  del  fabbricato;  sono  ammesse  installazioni  sulle
coperture in modo tale che l'impianto non possa  interferire  con  la
figurativita' del  manufatto  e  del  suo  intorno  (con  particolare
riguardo alle viste dai percorsi  pubblici  e  dai  principali  punti
panoramici), preferibilmente, attraverso una  schermatura  realizzata
con elementi vegetali. 
  i) E' vietata l'installazione  di  antenne  TV  e  di  parabole  in
aderenza   ai   fronti   esterni   del   fabbricato;   ne'    ammessa
l'installazione  di  un  unico  elemento   per   ogni   edificio   da
posizionarsi sulla copertura. 
  k) E' vietata l'installazione di antenne per la telefonia mobile. 
  l) Per lo smaltimento delle  acque  superficiali  non  ne'  ammesso
l'impiego di componenti  in  materiale  plastico:  le  griglie  ed  i
chiusini  devono  essere  in  metallo  fuso  o  fucinato,  oppure  in
materiale lapideo forato; le cunette devono essere realizzate secondo
le tecniche tradizionali. 
  m) L'illuminazione esterna, in prossimita' degli edifici o lungo  i
percorsi  di  accesso  agli  stessi,  mediante  la  posa   di   corpi
illuminanti a faretto o su supporto verticale, in numero strettamente
limitato alle esigenze di visibilita' e  correttamente  inseriti  nel
contesto paesaggistico. Detti corpi illuminanti devono essere  dotati
di sistemi contro l'inquinamento luminoso, ai sensi delle  NORME  UNI
10/779.