(Allegato 2)
                                                           Allegato 2 
 
                                               (Articoli 15, 22 e 29) 
 
                          Spese ammissibili 
 
 
             Indicazioni e condizioni di ammissibilita' 
 
    Nel  presente  allegato  sono  contenute  le  indicazioni  e   le
condizioni di ammissibilita' delle spese definite in  relazione  alle
tipologie dei progetti di investimento individuate nei Titoli II, III
e IV. 
1. Progetti di investimento produttivi (Titolo II). 
    Le spese ammissibili dei programmi di investimento produttivi  di
cui al Titolo II possono riguardare: 
      a) Suolo aziendale e sue sistemazioni. 
    Le spese relative all'acquisto del suolo aziendale, sono  ammesse
nel limite del 10 per cento dell'investimento complessivo ammissibile
del progetto. 
      b) Opere murarie e assimilate. 
    Per quanto riguarda i programmi di sviluppo industriale le  spese
relative ad opere murarie sono ammissibili nella misura  massima  del
40 per cento dell'importo complessivo degli investimenti  ammissibili
per ciascun progetto d'investimento. Per quanto riguarda i  programmi
di sviluppo di attivita' turistiche le opere murarie sono ammissibili
nella misura massima del 70 per cento dell'importo complessivo  degli
investimenti ammissibili per ciascun progetto d'investimento. Ai fini
dell'ammissibilita'  della  spesa  per  uffici,  vengono  considerate
congrue le superfici massime di 25 mq per addetto. 
      c) Infrastrutture specifiche aziendali. 
      d) Macchinari, impianti e attrezzature. 
    In tale categoria rientrano anche i beni necessari  all'attivita'
amministrativa  dell'impresa  nonche'  i  mezzi  mobili  strettamente
necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in  conservazione
condizionata  dei  prodotti,  purche'  dimensionati  alla   effettiva
produzione, identificabili  singolarmente  ed  a  servizio  esclusivo
dell'unita' produttiva oggetto delle agevolazioni. In relazione  alle
predette spese si precisa che per beni nuovi di fabbrica si intendono
quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal
suo  rappresentante  o  rivenditore);  qualora  vi  siano   ulteriori
giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i  beni  non
devono essere mai stati utilizzati,  dette  fatturazioni  non  devono
presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello  fatturato
dal produttore o suo rivenditore. 
      e)  Programmi  informatici  brevetti,   licenze,   know-how   e
conoscenze tecniche non brevettate 
    I programmi informatici devono essere commisurati  alle  esigenze
produttive e gestionali dell'impresa.  I  brevetti,  le  licenze,  il
know-how e le conoscenze tecniche non  brevettate  devono  riguardare
nuove  tecnologie  di  prodotti  e  processi   produttivi,   e   sono
ammissibili solo per la parte in cui sono utilizzati per  l'attivita'
svolta nell'unita' produttiva interessata dal progetto. Per le grandi
imprese,  tali  spese  sono  ammissibili  fino  al   50   per   cento
dell'investimento complessivo ammissibile. Si precisa, altresi',  che
le  spese  relative  al   software   di   base,   indispensabile   al
funzionamento di una macchina o di un impianto, non rientrano tra  le
spese di cui alla presente lettera, ma sono da considerare in uno con
la spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo. 
      f) Spese per consulenze 
    Per le sole PMI sono inoltre ammissibili, ai sensi e  nei  limiti
dell'articolo 26 del Regolamento GBER e nella misura  massima  del  4
per  cento  dell'investimento  complessivo  ammissibile  per  ciascun
progetto d'investimento, le spese per consulenze connesse al progetto
d'investimento che si riferiscono alle seguenti  voci:  progettazioni
ingegneristiche  riguardanti  le  strutture  dei  fabbricati  e   gli
impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori,  collaudi
di  legge,  studi  di   fattibilita'   economico-finanziaria   e   di
valutazione  di  impatto  ambientale,  prestazioni   di   terzi   per
l'ottenimento delle certificazioni di qualita' e  ambientali  secondo
standard e metodologie internazionalmente riconosciuti. 
2. Progetti di ricerca industriale e  sviluppo  sperimentale  (Titolo
III). 
    Le spese ammissibili  dei  programmi  di  ricerca  industriale  e
sviluppo sperimentale di cui al Titolo III possono riguardare: 
      a) Personale. 
    I costi relativi al personale devono essere relativi al personale
dipendente del soggetto proponente, o in rapporto  di  collaborazione
con contratto  a  progetto,  con  contratto  di  somministrazione  di
lavoro,  ovvero   titolare   di   specifico   assegno   di   ricerca,
limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro  personale  ausiliario,
nella misura in cui sono impiegati nelle attivita' di  ricerca  e  di
sviluppo oggetto del progetto. Sono escluse le  spese  del  personale
con mansioni amministrative, contabili e commerciali. 
      b) Strumenti e attrezzature. 
    Le spese relative agli strumenti e alle attrezzature, che  devono
essere di nuova fabbricazione, sono ammissibili nella misura e per il
periodo in cui i beni sono utilizzati per il progetto  di  ricerca  e
sviluppo. Nel caso in cui il periodo  di  utilizzo  per  il  progetto
degli strumenti e delle attrezzature sia  inferiore  all'intera  vita
utile del bene,  sono  ammissibili  solo  le  quote  di  ammortamento
fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto  di
ricerca e sviluppo. 
      c) Servizi di consulenza. 
    In tale categoria sono ammissibili le spese relative  ai  servizi
di consulenza e agli altri servizi  utilizzati  per  l'attivita'  del
progetto  di   ricerca   e   sviluppo,   inclusa   l'acquisizione   o
l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del
know-how, tramite una transazione effettuata alle normali  condizioni
di mercato e che non comporti elementi di collusione. 
      d) Spese generali. 
    In tale categoria sono ammissibili le  spese  generali  derivanti
direttamente dal progetto di ricerca e sviluppo, imputate con calcolo
pro rata sulla base del rapporto  tra  il  valore  complessivo  delle
spese generali e il valore  complessivo  delle  spese  del  personale
dell'impresa.  Le  predette  spese  devono   essere   calcolate   con
riferimento ai bilanci di esercizio del periodo  di  svolgimento  del
progetto e, comunque, non possono essere imputate in misura superiore
al 50 per cento delle spese per il personale di cui alla lettera a); 
      e) Materiali. 
    In tale categoria sono  ammissibili  le  spese  per  i  materiali
utilizzati per lo svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo. 
3. Progetti per la tutela ambientale (Titolo IV) 
    Le spese ammissibili dei programmi per la  tutela  ambientale  di
cui al Titolo IV possono riguardare: 
      a) Suolo aziendale e sue sistemazioni. 
    In tale categoria rientrano le spese  relative  all'acquisto  del
suolo  aziendale  e   sue   sistemazioni   limitatamente   a   quelle
strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi  ambientali  del
progetto. Tali spese  sono  ammesse  nel  limite  del  10  per  cento
dell'investimento complessivo ammissibile del progetto. 
      b) Opere murarie e assimilate. 
    Le  spese   relative   ad   opere   murarie   sono   ammissibili,
limitatamente a quelle strettamente  necessarie  per  soddisfare  gli
obiettivi  ambientali,  nella  misura  massima  del  40   per   cento
dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili  per  ciascun
progetto. Ai fini dell'ammissibilita' della spesa per uffici, vengono
considerate congrue le superfici massime di 25 mq per addetto. 
      c) Impianti e attrezzature. 
    In tale categoria  rientrano  le  spese  relative  a  impianti  e
attrezzature varie, nuovi  di  fabbrica,  destinati  a  ridurre  o  a
eliminare l'inquinamento e i fattori inquinanti e a quelli  volti  ad
adattare i metodi di produzione in modo da  tutelare  l'ambiente.  In
relazione alle predette spese  si  precisa  che  per  beni  nuovi  di
fabbrica si intendono quelli mai utilizzati e fatturati  direttamente
dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora  vi
siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo  restando
che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni
non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello
fatturato dal produttore o suo rivenditore. 
      d)  Programmi  informatici  brevetti,   licenze,   know-how   e
conoscenze tecniche non brevettate 
    I programmi informatici devono essere commisurati  alle  esigenze
produttive e gestionali dell'impresa.  I  brevetti,  le  licenze,  il
know-how e le conoscenze tecniche non  brevettate  devono  riguardare
nuove  tecnologie  di  prodotti  e  processi   produttivi,   e   sono
ammissibili solo per la parte in cui sono utilizzati per  l'attivita'
svolta nell'unita' produttiva interessata dal progetto.  Si  precisa,
altresi', che le spese relative al software di  base,  indispensabile
al funzionamento di un impianto, non rientrano tra le  spese  di  cui
alla presente lettera, ma sono da considerare in  uno  con  la  spesa
relativa all'impianto governato dal software medesimo. 
      e) Spese di consulenza per l'adozione di metodi  di  produzione
in grado di tutelare l'ambiente. 
    Per  le  sole  PMI  sono  ammissibili,  ai  sensi  e  nei  limiti
dell'articolo 26  del  Regolamento  GBER,  le  spese  per  consulenze
connesse al progetto  di  investimento,  finalizzate  ad  adattare  i
metodi di produzione in modo da tutelare  l'ambiente,  riferite  alle
seguenti voci: progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture
dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici,  direzione
dei   lavori,   collaudi   di   legge,    studi    di    fattibilita'
economico-finanziaria  e  di  valutazione  di   impatto   ambientale,
prestazioni  di  terzi   per   l'ottenimento   delle   certificazioni
ambientali  secondo   standard   e   metodologie   internazionalmente
riconosciuti. Tali spese sono ammissibili nella misura massima del  4
per cento dell'importo complessivo ammissibile per  ciascun  progetto
d'investimento. 
4. Ulteriori chiarimenti in merito alle spese ammissibili. 
    In  merito  alle  predette  spese  ammissibili  si  riportano  le
seguenti indicazioni e condizioni di ammissibilita': 
      le spese relative all'acquisto del  suolo,  di  immobili  o  di
programmi informatici o di brevetti, di proprieta' di uno o piu' soci
dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci  persone
fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti  o  affini  dei  soci
stessi entro il terzo grado, sono  ammissibili  in  proporzione  alle
quote di partecipazione nell'impresa medesima degli  altri  soci;  la
rilevazione  della  sussistenza  delle   predette   condizioni,   con
riferimento sia a quella di socio che a quella di  proprietario,  che
determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a  partire
dai ventiquattro mesi  precedenti  la  data  di  presentazione  della
domanda  di   agevolazioni.   Le   predette   spese   relative   alla
compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire
dai ventiquattro mesi  precedenti  la  data  di  presentazione  della
domanda di agevolazioni, le imprese medesime si siano  trovate  nelle
condizioni di cui all'articolo  2359  c.c.  o  siano  state  entrambe
partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25  per  cento,  da
medesimi  altri  soggetti;   tale   ultima   partecipazione   rileva,
ovviamente, anche se determinata in via  indiretta.  A  tal  fine  va
acquisita una specifica dichiarazione del legale  rappresentante  del
soggetto beneficiario o di un suo procuratore speciale resa ai  sensi
e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445; 
      le spese  relative  all'acquisto  di  beni  in  valuta  diversa
dall'euro  possono  essere   ammesse   alle   agevolazioni   per   un
controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato  nella
«bolletta doganale d'importazione»; 
      con riferimento ai programmi promossi  dalle  imprese  operanti
nel settore della produzione e distribuzione di energia  elettrica  e
calore, le spese relative alle  reti  di  distribuzione  dell'energia
elettrica,  del  vapore  e   dell'acqua   calda   sono   ammissibili,
limitatamente  alla  parte  ricadente  all'interno   del   territorio
comunale nel quale e' ubicato l'impianto di produzione  necessaria  a
raggiungere l'utente della fornitura, a condizione che  gli  impianti
stessi  siano  di  proprieta'  dell'impresa   produttrice   e   siano
realizzati  su  terreni  di  cui   l'impresa   stessa   abbia   piena
disponibilita'; 
      le spese relative  ai  beni  acquisiti  con  il  sistema  della
locazione  finanziaria  sono  ammesse   nei   limiti   previsti   dal
Regolamento GBER e ove compatibili con  la  legislazione  europea  in
materia di ammissibilita' delle spese alla partecipazione  dei  fondi
strutturali. Ai fini dell'ammissibilita' dell'acquisto in leasing  di
macchinari, impianti  e  attrezzature,  il  relativo  contratto  deve
prevedere, alla sua scadenza, l'obbligo di  riscatto  dei  beni.  Per
quanto riguarda l'acquisizione in leasing di terreni e fabbricati, il
relativo contratto deve prevedere il  proseguimento  della  locazione
per almeno cinque anni, ovvero tre anni per le PMI, a decorrere dalla
data prevista di ultimazione del programma di investimento; 
      le spese relative alle  opere  murarie  e  quelle  relative  ai
macchinari, impianti e attrezzature possono comprendere anche  quelle
relative alla realizzazione, nell'ambito dell'unita'  produttiva,  di
asili  nido  a  servizio   del   personale   dell'unita'   produttiva
interessata dal programma di investimento; 
      la realizzazione del programma di investimento o di  una  parte
dello  stesso  puo'  essere  commissionata  con  la   modalita'   del
cosiddetto contratto «chiavi in mano», fermo restando  che  non  sono
ammissibili prestazioni derivanti  da  attivita'  di  intermediazione
commerciale e/o assistenza ad appalti. Le forniture che  intervengono
attraverso  contratti  «chiavi  in   mano»   devono   consentire   di
individuare i reali costi delle sole immobilizzazioni tipologicamente
ammissibili alle agevolazioni depurati dalle componenti di  costo  di
per se' non ammissibili. Pertanto,  ai  fini  del  riconoscimento  di
ammissibilita' delle spese,  tali  contratti  di  fornitura  potranno
essere utilmente considerati alle seguenti ulteriori condizioni: 
        a) realizzazione di impianti di particolare complessita'; 
        b)  il  contratto  di  fornitura  «chiavi  in  mano»   dovra'
contenere l'esplicito riferimento alla domanda di agevolazioni;  esso
dovra' quindi contenere una  dichiarazione  con  la  quale  l'impresa
beneficiaria specifica di  aver  richiesto  detta  fornitura  per  la
realizzazione, in tutto o in parte, del programma di investimento  di
cui alla domanda di agevolazione; 
        c) al contratto di fornitura «chiavi in mano»  dovra'  essere
allegato, formandone parte integrante, il  prospetto  dettagliato  di
tutte  le  distinte  acquisizioni,  da  individuare  singolarmente  e
raggruppare secondo categorie di spesa, con individuazione dei  costi
per ciascuna singola voce di spesa; 
        d) il general contractor dovra' impegnarsi a fornire, per  il
tramite  dell'impresa  beneficiaria  ed  a  semplice   richiesta   di
quest'ultima, o dell'Agenzia o del Ministero o di loro delegati, ogni
informazione riguardante le forniture dei beni e dei servizi  che  lo
stesso general  contractor  acquisisce  in  relazione  alla  commessa
affidatagli, e in particolare il nominativo dei suoi  fornitori  e  i
titoli di spesa che questi  emettono  nei  suoi  confronti,  utili  a
comprovare la natura delle forniture e il loro  costo;  tale  impegno
dovra' essere esplicitamente  riportato  nel  contratto.  La  mancata
ottemperanza determina l'automatica decadenza dai benefici  di  tutte
le prestazioni, di qualsiasi natura, oggetto del contratto; 
        e) possono essere oggetto di agevolazione  i  soli  contratti
«chiavi  in  mano»  il   cui   general   contractor   abbia   stabile
organizzazione (articolo 5, modello di convenzione OCSE)  in  Italia,
ove dovra' essere custodita e reperita la predetta documentazione  di
spesa anche ai fini dei controlli previsti dal presente decreto; 
        f) per i contratti «chiavi in  mano»  l'impresa  beneficiaria
dovra'  produrre  la   documentazione   relativa   alle   credenziali
attestanti la specifica esperienza progettuale e  tecnica.  L'impresa
che intenda fare ricorso a tale particolare modalita' di acquisizione
dei  beni  da  agevolare  e'  tenuta  a  darne  comunicazione   nella
documentazione allegata all'istanza di accesso o, avendo maturato  la
decisione  in  corso  d'opera,  a  darne   tempestiva   comunicazione
all'Agenzia, illustrandone le ragioni. L'Agenzia, sulla base di  tali
elementi e di eventuali ulteriori chiarimenti richiesti  all'impresa,
formula il proprio motivato parere  circa  l'ammissibilita'  di  tale
modalita' e della conseguente  agevolabilita'  dell'intero  programma
ovvero, a seconda dei casi, dei beni  interessati.  L'Agenzia  valuta
altresi'  la   comprovata   complessita'   e   specifica   esperienza
progettuale e tecnica nel settore da parte del soggetto cui l'impresa
istante intende affidare la realizzazione del  contratto  «chiavi  in
mano»,  con  particolare  riferimento  all'avvenuta  progettazione  e
realizzazione di altri impianti similari da parte dello stesso; 
      le spese per le attrezzature,  la  cui  installazione  non  sia
prevista presso l'unita' produttiva interessata dal  progetto  bensi'
presso altre unita', della stessa impresa o  di  altre  dello  stesso
gruppo o di terzi, possono  essere  ammesse  alle  agevolazioni  alle
seguenti condizioni: 
        a)   l'impresa   richiedente   illustri   compiutamente    le
motivazioni tecniche, industriali  ed  economiche  per  le  quali  si
intende effettuare la cessione in prestito d'uso delle attrezzature; 
        b) le spese siano relative  ad  attrezzature  utilizzate  per
lavorazioni  effettivamente  connesse  al  completamento  del   ciclo
produttivo da agevolare; 
        c) dette  attrezzature  siano  accessorie  all'iniziativa  da
agevolare, nel senso che la relativa spesa  ammissibile  deve  essere
contenuta nel limite del 20 per cento di quella relativa al  capitolo
«Macchinari, impianti ed attrezzature»; 
        d) vengano ubicate presso unita' produttive  localizzate,  al
momento dell'acquisto (data del  documento  di  trasporto),  in  aree
ammissibili agli interventi di cui al presente decreto; 
        e)    siano     singolarmente     identificabili     mediante
immatricolazione ed iscrizione nel libro dei beni prestati a terzi o,
nel caso di utilizzo presso  altre  unita'  produttive  della  stessa
impresa, nel libro dei beni ammortizzabili  ovvero  nel  libro  degli
inventari ovvero nel libro giornale; in ogni caso la loro  ubicazione
deve risultare dai documenti di trasporto tenuti ai sensi del  D.P.R.
6 ottobre 1978, n. 627 e del  D.M.  29  novembre  1978  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
        f) vengano forniti, per ciascun bene, gli elementi  utili  di
conoscenza in riferimento  ai  relativi  contratti  posti  in  essere
(modalita', durata, ecc.); 
        g) la cessione in uso avvenga a titolo gratuito; 
        h) i  beni  non  vengano  destinati  a  finalita'  produttive
estranee a quelle dell'impresa cedente; a tal fine quest'ultima  deve
acquisire e trasmettere all'Agenzia una dichiarazione di  impegno  in
tal  senso  del  legale  rappresentante  delle  imprese   cessionarie
rilasciata ai sensi e per gli effetti degli  articoli  47  e  76  del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
        i) il legale rappresentante dell'impresa cedente  sottoscriva
una dichiarazione di impegno  al  rispetto  dei  predetti  vincoli  e
condizioni, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli  47  e  76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Le  relative  agevolazioni  sono
calcolate applicando l'intensita' d'aiuto prevista per i territori in
cui ricadono le diverse unita' produttive fermo restando che, qualora
per queste ultime  l'intensita'  di  aiuto  sia  superiore  a  quella
stabilita per  l'area  in  cui  e'  localizzata  l'unita'  produttiva
oggetto del programma,  le  agevolazioni  sono  calcolate  applicando
l'intensita' di aiuto relativa a quest'ultima. 
5. Disposizioni comuni. 
    In relazione a tutte le tipologie di progetti di investimento non
sono ammesse: 
      a) le spese relative a  macchinari,  impianti  ed  attrezzature
usati; 
      b) le spese di funzionamento,  notarili  e  quelle  relative  a
imposte, tasse, scorte, materiali di consumo; 
      c) le spese per beni relativi all'attivita' di rappresentanza; 
      d) le spese relative all'acquisto di mezzi  e  attrezzature  di
trasporto con esclusione dei mezzi indicati al punto 1,  lettera  d),
del presente allegato; 
      e) le spese relative all'acquisto di immobili  che  hanno  gia'
beneficiato, nei dieci anni  antecedenti  la  data  di  presentazione
della domanda di agevolazioni di altri  aiuti,  fatta  eccezione  per
quelli di natura fiscale, salvo i casi di revoca  e  recupero  totale
degli aiuti medesimi da parte delle autorita' competenti; 
      f) i beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA; 
      g) i costi relativi a commesse interne; 
      h) le spese relative ai beni acquisiti  con  il  sistema  della
locazione finanziaria gia' di  proprieta'  dell'impresa  beneficiaria
delle agevolazioni; 
      i) le spese pagate con modalita' diversa dal bonifico  bancario
ad eccezione dei costi per il personale e delle spese generali, per i
quali sono ammessi altri strumenti di pagamento idonei  a  consentire
la piena tracciabilita' delle operazioni; 
      l) le spese sostenute mediante novazione di cui  all'art.  1235
c.c.; 
      m) le spese che eccedano i limiti fissati nel presente decreto; 
      n) ogni altra spesa che sulla base  del  presente  decreto  non
risulti tipologicamente dichiarata ammissibile.