(Allegato n. 2)
                                                        Allegato n. 2 
 
                                               (Articoli 15, 22 e 29) 
 
                      SPESE E COSTI AMMISSIBILI 
 
 
             INDICAZIONI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' 
 
    Nel  presente  allegato  sono  contenute  le  indicazioni  e   le
condizioni di ammissibilita' delle spese definite in  relazione  alle
tipologie dei progetti di investimento individuate nei Titoli II, III
e IV. 
1.  Progetti di investimento produttivi (Titoli II e IV) 
    Le spese ammissibili dei programmi di investimento produttivi  di
cui ai Titoli II e IV possono riguardare: 
    a) Suolo aziendale e sue sistemazioni 
    Le spese relative all'acquisto del suolo aziendale, sono  ammesse
nel limite del 10 per cento dell'investimento complessivo ammissibile
del progetto. 
    b) Opere murarie e assimilate 
    Per quanto riguarda i programmi di sviluppo industriale le  spese
relative ad opere murarie sono ammissibili nella misura  massima  del
40 per cento dell'importo complessivo degli investimenti  ammissibili
per ciascun progetto d'investimento. Per quanto riguarda i  programmi
di sviluppo di attivita' turistiche le opere murarie sono ammissibili
nella misura massima del 70 per cento dell'importo complessivo  degli
investimenti ammissibili per ciascun progetto d'investimento. Ai fini
dell'ammissibilita'  della  spesa  per  uffici,  vengono  considerate
congrue le superfici massime di 25 mq per addetto. 
    c) Infrastrutture specifiche aziendali 
    d) Macchinari, impianti e attrezzature 
    In tale categoria rientrano anche i beni necessari  all'attivita'
amministrativa  dell'impresa  nonche'  i  mezzi  mobili  strettamente
necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in  conservazione
condizionata  dei  prodotti,  purche'  dimensionati  alla   effettiva
produzione, identificabili  singolarmente  ed  a  servizio  esclusivo
dell'unita' produttiva oggetto delle agevolazioni. In relazione  alle
predette spese si precisa che per beni nuovi di fabbrica si intendono
quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal
suo  rappresentante  o  rivenditore);  qualora  vi  siano   ulteriori
giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i  beni  non
devono essere mai stati utilizzati,  dette  fatturazioni  non  devono
presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello  fatturato
dal produttore o suo rivenditore. 
    e) Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze
tecniche non brevettate 
    I programmi informatici devono essere commisurati  alle  esigenze
produttive e gestionali dell'impresa.  I  brevetti,  le  licenze,  il
know-how e le conoscenze tecniche non  brevettate  devono  riguardare
nuove  tecnologie  di  prodotti  e  processi   produttivi,   e   sono
ammissibili solo per la parte in cui sono utilizzati per  l'attivita'
svolta nell'unita' produttiva interessata dal progetto. Per le grandi
imprese,  tali  spese  sono  ammissibili  fino  al   50   per   cento
dell'investimento complessivo ammissibile. Si precisa, altresi',  che
le  spese  relative  al   software   di   base,   indispensabile   al
funzionamento di una macchina o di un impianto, non rientrano tra  le
spese di cui alla presente lettera, ma sono da considerare in uno con
la spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo. 
    f) Spese per consulenze 
    Per le sole PMI sono inoltre ammissibili, ai sensi e  nei  limiti
dell'art. 18 del Regolamento GBER e nella misura massima  del  4  per
cento dell'investimento complessivo ammissibile per ciascun  progetto
d'investimento,  le  spese  per  consulenze  connesse   al   progetto
d'investimento che si riferiscono alle seguenti  voci:  progettazioni
ingegneristiche  riguardanti  le  strutture  dei  fabbricati  e   gli
impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori,  collaudi
di  legge,  studi  di   fattibilita'   economico-finanziaria   e   di
valutazione  di  impatto  ambientale,  prestazioni   di   terzi   per
l'ottenimento delle certificazioni di qualita' e  ambientali  secondo
standard e metodologie internazionalmente riconosciuti. 
2. Progetti di ricerca industriale e  sviluppo  sperimentale  (Titolo
  III) 
    Le spese ammissibili  dei  programmi  di  ricerca  industriale  e
sviluppo sperimentale di cui al Titolo III possono riguardare: 
    a) Personale 
    I costi relativi al personale devono essere relativi al personale
dipendente del soggetto proponente, o in rapporto  di  collaborazione
con contratto  a  progetto,  con  contratto  di  somministrazione  di
lavoro,  ovvero   titolare   di   specifico   assegno   di   ricerca,
limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro  personale  ausiliario,
nella misura in cui sono impiegati nelle attivita' di  ricerca  e  di
sviluppo oggetto del progetto. Sono escluse le  spese  del  personale
con mansioni amministrative, contabili e commerciali. 
    b) Strumenti e attrezzature 
    Le spese relative agli strumenti e alle attrezzature, che  devono
essere di nuova fabbricazione, sono ammissibili nella misura e per il
periodo in cui i beni sono utilizzati per il progetto  di  ricerca  e
sviluppo. Nel caso in cui il periodo  di  utilizzo  per  il  progetto
degli strumenti e delle attrezzature sia  inferiore  all'intera  vita
utile del bene,  sono  ammissibili  solo  le  quote  di  ammortamento
fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto  di
ricerca e sviluppo. 
    c) Ricerca contrattuale 
    In  tale   categoria   sono   ammissibili   le   spese   relative
all'acquisizione o  all'ottenimento  in  licenza,  da  fonti  esterne
tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato
e che non comporti elementi di collusione, dei risultati di  ricerca,
dei brevetti e del  know-how,  nonche'  i  costi  per  i  servizi  di
consulenza  e  gli  altri  servizi  utilizzati   esclusivamente   per
l'attivita' del progetto di ricerca e sviluppo. 
    d) Spese generali 
    In tale categoria sono ammissibili le  spese  generali  derivanti
direttamente dal progetto di ricerca e sviluppo, imputate con calcolo
pro rata sulla base del rapporto  tra  il  valore  complessivo  delle
spese generali e il valore  complessivo  delle  spese  del  personale
dell'impresa.  Le  predette  spese  devono   essere   calcolate   con
riferimento ai bilanci di esercizio del periodo  di  svolgimento  del
progetto e, comunque, non possono essere imputate in misura superiore
al 50 per cento delle spese per il personale di cui alla lettera a). 
    e) Materiali 
    In tale categoria sono  ammissibili  le  spese  per  i  materiali
utilizzati per lo svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo. 
3. Ulteriori chiarimenti in merito alle spese ammissibili  per  tutte
  le tipologie di progetti di investimento 
    In  merito  alle  predette  spese  ammissibili  si  riportano  le
seguenti indicazioni e condizioni di ammissibilita': 
    a) le spese relative all'acquisto del suolo,  di  immobili  o  di
programmi informatici o di brevetti, di proprieta' di uno o piu' soci
dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci  persone
fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti  o  affini  dei  soci
stessi entro il terzo grado, sono  ammissibili  in  proporzione  alle
quote di partecipazione nell'impresa medesima degli  altri  soci;  la
rilevazione  della  sussistenza  delle   predette   condizioni,   con
riferimento sia a quella di socio che a quella di  proprietario,  che
determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a  partire
dai ventiquattro mesi  precedenti  la  data  di  presentazione  della
domanda  di   agevolazioni.   Le   predette   spese   relative   alla
compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire
dai ventiquattro mesi  precedenti  la  data  di  presentazione  della
domanda di agevolazioni, le imprese medesime si siano  trovate  nelle
condizioni  di  cui  all'art.  2359  c.c.  o  siano  state   entrambe
partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25  per  cento,  da
medesimi  altri  soggetti;   tale   ultima   partecipazione   rileva,
ovviamente, anche se determinata in via  indiretta.  A  tal  fine  va
acquisita una specifica dichiarazione del legale  rappresentante  del
soggetto beneficiario o di un suo procuratore speciale resa ai  sensi
e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445; 
    b) le spese relative  all'acquisto  di  beni  in  valuta  diversa
dall'euro  possono  essere   ammesse   alle   agevolazioni   per   un
controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato  nella
«bolletta doganale d'importazione»; 
    c) le spese relative ai  beni  acquisiti  con  il  sistema  della
locazione  finanziaria  sono  ammesse   nei   limiti   previsti   dal
Regolamento GBER e ove compatibili con  la  legislazione  europea  in
materia di ammissibilita' delle spese alla partecipazione  dei  fondi
strutturali. Ai fini dell'ammissibilita' dell'acquisto in leasing  di
macchinari, impianti  e  attrezzature,  il  relativo  contratto  deve
prevedere, alla sua scadenza, l'obbligo di riscatto dei beni; 
    d) le spese relative alle opere  murarie  e  quelle  relative  ai
macchinari, impianti e attrezzature possono comprendere anche  quelle
relative alla realizzazione, nell'ambito dell'unita'  produttiva,  di
asili  nido  a  servizio   del   personale   dell'unita'   produttiva
interessata dal programma di investimento; 
    e) la realizzazione del programma di investimento o di una  parte
dello  stesso  puo'  essere  commissionata  con  la   modalita'   del
cosiddetto contratto «chiavi in mano», fermo restando  che  non  sono
ammissibili prestazioni derivanti  da  attivita'  di  intermediazione
commerciale e/o assistenza ad appalti. Le forniture che  intervengono
attraverso  contratti  «chiavi  in   mano»   devono   consentire   di
individuare i reali costi delle sole immobilizzazioni tipologicamente
ammissibili alle agevolazioni depurati dalle componenti di  costo  di
per se' non ammissibili. 
    Pertanto, ai fini  del  riconoscimento  di  ammissibilita'  delle
spese,  tali  contratti  di  fornitura  potranno   essere   utilmente
considerati alle seguenti ulteriori condizioni: 
      1) realizzazione di impianti di particolare complessita'; 
      2) il contratto di fornitura «chiavi in mano» dovra'  contenere
l'esplicito riferimento alla domanda  di  agevolazioni;  esso  dovra'
quindi  contenere  una   dichiarazione   con   la   quale   l'impresa
beneficiaria specifica di  aver  richiesto  detta  fornitura  per  la
realizzazione, in tutto o in parte, del programma di investimento  di
cui alla domanda di agevolazione; 
      3) al contratto di fornitura «chiavi  in  mano»  dovra'  essere
allegato, formandone parte integrante, il  prospetto  dettagliato  di
tutte  le  distinte  acquisizioni,  da  individuare  singolarmente  e
raggruppare secondo categorie di spesa, con individuazione dei  costi
per ciascuna singola voce di spesa; 
      4) il general contractor dovra' impegnarsi a  fornire,  per  il
tramite  dell'impresa  beneficiaria  ed  a  semplice   richiesta   di
quest'ultima, o dell'Agenzia o del Ministero o di loro delegati, ogni
informazione riguardante le forniture dei beni e dei servizi  che  lo
stesso general  contractor  acquisisce  in  relazione  alla  commessa
affidatagli, e in particolare il nominativo dei suoi  fornitori  e  i
titoli di spesa che questi  emettono  nei  suoi  confronti,  utili  a
comprovare la natura delle forniture e il loro  costo;  tale  impegno
dovra' essere esplicitamente  riportato  nel  contratto.  La  mancata
ottemperanza determina l'automatica decadenza dai benefici  di  tutte
le prestazioni, di qualsiasi natura, oggetto del contratto; 
      5) possono essere oggetto  di  agevolazione  i  soli  contratti
«chiavi  in  mano»  il   cui   general   contractor   abbia   stabile
organizzazione (art. 5, modello di convenzione OCSE) in  Italia,  ove
dovra' essere custodita e  reperita  la  predetta  documentazione  di
spesa anche ai fini dei controlli previsti dal presente decreto; 
      6) per i contratti  «chiavi  in  mano»  l'impresa  beneficiaria
dovra'  produrre  la   documentazione   relativa   alle   credenziali
attestanti la specifica esperienza progettuale e  tecnica.  L'impresa
che intenda fare ricorso a tale particolare modalita' di acquisizione
dei  beni  da  agevolare  e'  tenuta  a  darne  comunicazione   nella
documentazione allegata all'istanza di accesso o, avendo maturato  la
decisione  in  corso  d'opera,  a  darne   tempestiva   comunicazione
all'Agenzia, illustrandone le ragioni. L'Agenzia, sulla base di  tali
elementi e di eventuali ulteriori chiarimenti richiesti  all'impresa,
formula il proprio motivato parere  circa  l'ammissibilita'  di  tale
modalita' e della conseguente  agevolabilita'  dell'intero  programma
ovvero, a seconda dei casi, dei beni  interessati.  L'Agenzia  valuta
altresi'  la   comprovata   complessita'   e   specifica   esperienza
progettuale e tecnica nel settore da parte del soggetto cui l'impresa
istante intende affidare la realizzazione del  contratto  «chiavi  in
mano»,  con  particolare  riferimento  all'avvenuta  progettazione  e
realizzazione di altri impianti similari da parte dello stesso; 
    f) le spese per le attrezzature, la  cui  installazione  non  sia
prevista presso l'unita' produttiva interessata dal  progetto  bensi'
presso altre unita', della stessa impresa o  di  altre  dello  stesso
gruppo o di terzi, possono  essere  ammesse  alle  agevolazioni  alle
seguenti condizioni: 
      1) l'impresa richiedente illustri compiutamente le  motivazioni
tecniche,  industriali  ed  economiche  per  le  quali   si   intende
effettuare la cessione in prestito d'uso delle attrezzature; 
      2) le spese  siano  relative  ad  attrezzature  utilizzate  per
lavorazioni  effettivamente  connesse  al  completamento  del   ciclo
produttivo da agevolare; 
      3)  dette  attrezzature  siano  accessorie  all'iniziativa   da
agevolare, nel senso che la relativa spesa  ammissibile  deve  essere
contenuta nel limite del 20 per cento di quella relativa al  capitolo
«Macchinari, impianti ed attrezzature»; 
      4) vengano ubicate presso  unita'  produttive  localizzate,  al
momento dell'acquisto (data del  documento  di  trasporto),  in  aree
ammissibili agli interventi di cui al presente decreto; 
      5) siano singolarmente identificabili mediante immatricolazione
ed iscrizione nel libro dei beni prestati a  terzi  o,  nel  caso  di
utilizzo presso altre unita' produttive  della  stessa  impresa,  nel
libro dei beni ammortizzabili ovvero nel libro degli inventari ovvero
nel libro giornale; in ogni caso la loro  ubicazione  deve  risultare
dai documenti di trasporto tenuti ai sensi del D.P.R. 6 ottobre 1978,
n. 627 e del D.M. 29  novembre  1978  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
      6) vengano forniti, per ciascun bene,  gli  elementi  utili  di
conoscenza in riferimento  ai  relativi  contratti  posti  in  essere
(modalita', durata, ecc.); 
      7) la cessione in uso avvenga a titolo gratuito; 
      8) i beni non vengano destinati a finalita' produttive estranee
a quelle dell'impresa cedente; a tal fine quest'ultima deve acquisire
e trasmettere all'Agenzia una dichiarazione di impegno in  tal  senso
del legale rappresentante delle  imprese  cessionarie  rilasciata  ai
sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445; 
      9) il legale rappresentante  dell'impresa  cedente  sottoscriva
una dichiarazione di impegno  al  rispetto  dei  predetti  vincoli  e
condizioni, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli  47  e  76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Le  relative  agevolazioni  sono
calcolate applicando l'intensita' d'aiuto prevista per i territori in
cui ricadono le diverse unita' produttive fermo restando che, qualora
per queste ultime  l'intensita'  di  aiuto  sia  superiore  a  quella
stabilita per  l'area  in  cui  e'  localizzata  l'unita'  produttiva
oggetto del programma,  le  agevolazioni  sono  calcolate  applicando
l'intensita' di aiuto relativa a quest'ultima. 
4. Disposizioni comuni 
    In relazione a tutte le tipologie di progetti di investimento non
sono ammesse: 
    a) le spese  relative  a  macchinari,  impianti  ed  attrezzature
usati, fermo restando quanto previsto in  relazione  ai  progetti  di
investimento di cui all'art. 14, comma 2, lettera  e),  del  presente
decreto; 
    b) le spese  di  funzionamento,  notarili  e  quelle  relative  a
imposte, tasse, scorte, materiali di consumo; 
    c) le spese per beni relativi all'attivita' di rappresentanza; 
    d) le spese relative all'acquisto  di  mezzi  e  attrezzature  di
trasporto, con esclusione dei mezzi indicati al punto 1, lettera  d),
del presente allegato; 
    e) le spese relative all'acquisto  di  immobili  che  hanno  gia'
beneficiato, nei dieci anni  antecedenti  la  data  di  presentazione
della domanda di agevolazioni di altri  aiuti,  fatta  eccezione  per
quelli di natura fiscale, salvo i casi di revoca  e  recupero  totale
degli aiuti medesimi da parte  delle  autorita'  competenti  e  fermo
restando quanto previsto in relazione ai progetti di investimento  di
cui all'art. 14, comma 2, lettera e), del presente decreto; 
    f) i beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA; 
    g) le spese relative a commesse interne; 
    h) le spese relative ai  beni  acquisiti  con  il  sistema  della
locazione finanziaria gia' di  proprieta'  dell'impresa  beneficiaria
delle agevolazioni; 
    i) le spese pagate con modalita'  che  non  consentono  la  piena
tracciabilita' delle operazioni; 
    l) le spese sostenute mediante novazione  di  cui  all'art.  1235
c.c.