(Convenzione-art. 7)
  Articolo 7 
 
  Al fine di agevolare lo studio e la divulgazione  della  conoscenza
delle scoperte archeologiche, ciascuna Parte si impegna: 
  i. a realizzare o ad aggiornare le inchieste, gli  inventari  e  la
cartografia dei siti  archeologici  negli  spazi  soggetti  alla  sua
giurisdizione; 
  ii. ad adottare ogni disposizione pratica affinche'  sia  possibile
ottenere  al  termine  di  operazioni  archeologiche,  un   documento
scientifico di sintesi da  pubblicare,  preliminare  alla  necessaria
divulgazione integrale degli studi specializzati.