Articolo 7 Al fine di agevolare lo studio e la divulgazione della conoscenza delle scoperte archeologiche, ciascuna Parte si impegna: i. a realizzare o ad aggiornare le inchieste, gli inventari e la cartografia dei siti archeologici negli spazi soggetti alla sua giurisdizione; ii. ad adottare ogni disposizione pratica affinche' sia possibile ottenere al termine di operazioni archeologiche, un documento scientifico di sintesi da pubblicare, preliminare alla necessaria divulgazione integrale degli studi specializzati.