(Convenzione-art. 8)
  Articolo 8 
 
  Ciascuna Parte si impegna: 
  i. ad agevolare lo scambio sul piano nazionale o internazionale  di
elementi del patrimonio archeologico a fini scientifici professionali
adottando ogni disposizione utile  affinche'  tale  divulgazione  non
pregiudichi in alcun modo il valore culturale e scientifico di questi
elementi: 
  ii. a suscitare scambi di informazione sulle ricerche archeologiche
e sugli scavi  in  corso,  ed  a  contribuire  all'organizzazione  di
programmi di ricerca internazionali.