Articolo 8 Ciascuna Parte si impegna: i. ad agevolare lo scambio sul piano nazionale o internazionale di elementi del patrimonio archeologico a fini scientifici professionali adottando ogni disposizione utile affinche' tale divulgazione non pregiudichi in alcun modo il valore culturale e scientifico di questi elementi: ii. a suscitare scambi di informazione sulle ricerche archeologiche e sugli scavi in corso, ed a contribuire all'organizzazione di programmi di ricerca internazionali.