Articolo 29 1. Ogni Stato contraente designa un'Autorita' centrale incaricata di far fronte agli obblighi che le sono imposti dalla convenzione. 2. Uno Stato federale, uno Stato in cui siano in vigore diversi sistemi di diritto o uno Stato avente unita' territoriali autonome e' libero di designare piu' di un'Autorita' centrale e di specificare l'estensione territoriale o personale delle loro funzioni. Lo Stato che si avvale di questa facolta' designa l'Autorita' centrale cui indirizzare ogni comunicazione, che verra' poi trasmessa all'Autorita' centrale competente all'interno dello Stato.