(Convenzione-art. 29)
                             Articolo 29 
 
    1. Ogni Stato contraente designa un'Autorita' centrale incaricata
di far fronte agli obblighi che le sono imposti dalla convenzione. 
    2. Uno Stato federale, uno Stato in cui siano in  vigore  diversi
sistemi di diritto o uno Stato avente unita' territoriali autonome e'
libero di designare piu' di un'Autorita' centrale  e  di  specificare
l'estensione territoriale o personale delle loro funzioni.  Lo  Stato
che si avvale di questa facolta'  designa  l'Autorita'  centrale  cui
indirizzare   ogni   comunicazione,   che   verra'   poi    trasmessa
all'Autorita' centrale competente all'interno dello Stato.