(Convenzione-art. 30)
                             Articolo 30 
 
    1. Le Autorita' centrali devono cooperare fra loro  e  promuovere
la cooperazione fra le autorita' competenti  del  proprio  Stato  per
conseguire gli obiettivi della convenzione. 
    2.   Esse   adottano,   nell'ambito    dell'applicazione    della
convenzione, le disposizioni idonee a fornire informazioni sulla loro
legislazione e sui servizi disponibili nel loro Stato in  materia  di
protezione del minore.