Articolo 30 1. Le Autorita' centrali devono cooperare fra loro e promuovere la cooperazione fra le autorita' competenti del proprio Stato per conseguire gli obiettivi della convenzione. 2. Esse adottano, nell'ambito dell'applicazione della convenzione, le disposizioni idonee a fornire informazioni sulla loro legislazione e sui servizi disponibili nel loro Stato in materia di protezione del minore.