Articolo 31 L'Autorita' centrale di uno Stato contraente adotta, o direttamente o tramite autorita' pubbliche o altri organismi, tutte le disposizioni idonee a: a) agevolare le comunicazioni e offrire l'assistenza di cui agli articoli 8 e 9 e al presente capitolo; b) agevolare, con la mediazione, la conciliazione o ogni altra modalita' analoga, accordi amichevoli sulla protezione della persona o dei beni del minore, nelle situazioni in cui si applica la convenzione; c) aiutare, su richiesta di un'autorita' competente di un altro Stato contraente, a localizzare il minore quando sembra che questi sia presente sul territorio dello Stato richiesto e abbia bisogno di protezione.