(Convenzione-art. 31)
                             Articolo 31 
 
    L'Autorita'  centrale  di  uno   Stato   contraente   adotta,   o
direttamente o tramite autorita' pubbliche o altri  organismi,  tutte
le disposizioni idonee a: 
    a) agevolare le comunicazioni e offrire l'assistenza di cui  agli
articoli 8 e 9 e al presente capitolo; 
    b) agevolare, con la mediazione, la conciliazione  o  ogni  altra
modalita' analoga, accordi amichevoli sulla protezione della  persona
o dei beni  del  minore,  nelle  situazioni  in  cui  si  applica  la
convenzione; 
    c) aiutare, su richiesta di un'autorita' competente di  un  altro
Stato contraente, a localizzare il minore quando  sembra  che  questi
sia presente sul territorio dello Stato richiesto e abbia bisogno  di
protezione.