(Convenzione-art. 33)
                             Articolo 33 
 
    1. Quando l'autorita' competente ai sensi degli articoli da  5  a
10  prospetta  il  collocamento  del  minore  in  una   famiglia   di
accoglienza o in un istituto, o  la  sua  assistenza  legale  tramite
kafala o istituto analogo, e quando tale  collocamento  o  assistenza
deve  avvenire  in  un  altro   Stato   contraente,   essa   consulta
preliminarmente l'Autorita' centrale o un'altra autorita'  competente
di quest'ultimo Stato. A tal fine le comunica un rapporto sul  minore
e i motivi della sua proposta di collocamento o assistenza. 
    2. La decisione sul collocamento o l'assistenza puo' essere presa
nello Stato richiedente  solo  se  l'Autorita'  centrale  o  un'altra
autorita'  competente  dello  Stato  richiesto  ha   approvato   tale
collocamento o assistenza, tenuto conto del superiore  interesse  del
minore.