Articolo 34 1. In previsione di una misura di protezione e se la situazione del minore lo richiede, le autorita' competenti ai sensi della convenzione possono domandare ad ogni autorita' di un altro Stato contraente che detenga informazioni utili per la protezione del minore di comunicargliele. 2. Ogni Stato contraente puo' dichiarare che le domande previste al paragrafo primo potranno essere inoltrate solo tramite la propria Autorita' centrale.