(Convenzione-art. 34)
                             Articolo 34 
 
    1. In previsione di una misura di protezione e se  la  situazione
del minore lo  richiede,  le  autorita'  competenti  ai  sensi  della
convenzione possono domandare ad ogni autorita'  di  un  altro  Stato
contraente che detenga  informazioni  utili  per  la  protezione  del
minore di comunicargliele. 
    2. Ogni Stato contraente puo' dichiarare che le domande  previste
al paragrafo primo potranno essere inoltrate solo tramite la  propria
Autorita' centrale.