(Convenzione-art. 35)
                             Articolo 35 
 
    1. Le  autorita'  competenti  di  uno  Stato  contraente  possono
chiedere alle autorita' di un altro Stato contraente di  prestare  la
loro assistenza nell'attuazione di misure di protezione  adottate  in
applicazione  della  convenzione,  in  particolare   per   assicurare
l'esercizio effettivo di un diritto di visita, nonche' del diritto di
mantenere regolari contatti diretti. 
    2. Le autorita' di uno Stato contraente  in  cui  il  minore  non
abbia la residenza abituale possono,  su  richiesta  di  un  genitore
risiedente in quello Stato e che  voglia  ottenere  o  conservare  un
diritto di visita, raccogliere informazioni o  prove  e  pronunciarsi
sull'idoneita' di quel genitore ad esercitare il diritto di visita  e
sulle condizioni alle quali possa esercitarlo. Prima di pronunciarsi,
l'autorita' competente a statuire sul  diritto  di  visita  ai  sensi
degli articoli da 5 a 10 tiene conto di tali  informazioni,  prove  o
conclusioni. 
    3. Un'autorita' competente a statuire sul diritto  di  visita  ai
sensi degli articoli da 5 a 10 puo' sospendere il  procedimento  fino
al termine della procedura prevista al paragrafo  2,  in  particolare
quando venga introdotta una domanda volta a modificare o  ad  abolire
il diritto di visita assegnato  dalle  autorita'  dello  Stato  della
precedente residenza abituale. 
    4. Questo articolo non impedisce ad  un'autorita'  competente  ai
sensi degli articoli da 5 a 10 di  adottare misure  provvisorie  fino
al termine della procedura prevista al paragrafo 2.