(Convenzione-art. 36)
                             Articolo 36 
 
    Nel caso in cui il minore sia esposto ad un  grave  pericolo,  le
autorita' competenti dello Stato contraente  in  cui  siano  state  o
stiano per essere adottate misure di protezione di questo minore,  se
informate di un trasferimento  di  residenza  o  della  presenza  del
minore in un altro Stato contraente, avvisano le autorita' di  quello
Stato del suddetto pericolo e delle  misure  adottate  o  in  via  di
adozione.