Articolo 36 Nel caso in cui il minore sia esposto ad un grave pericolo, le autorita' competenti dello Stato contraente in cui siano state o stiano per essere adottate misure di protezione di questo minore, se informate di un trasferimento di residenza o della presenza del minore in un altro Stato contraente, avvisano le autorita' di quello Stato del suddetto pericolo e delle misure adottate o in via di adozione.