Articolo 38 1. Ferma restando la possibilita' di reclamare spese ragionevoli corrispondenti ai servizi forniti, le Autorita' centrali e le altre autorita' pubbliche degli Stati contraenti sostengono le proprie spese dovute all'applicazione delle disposizioni del presente capitolo. 2. Uno Stato contraente puo' concludere accordi con uno o piu' Stati contraenti sulla ripartizione delle spese.