(Convenzione-art. 38)
                             Articolo 38 
 
    1. Ferma restando la possibilita' di reclamare spese  ragionevoli
corrispondenti ai servizi forniti, le Autorita' centrali e  le  altre
autorita' pubbliche degli  Stati  contraenti  sostengono  le  proprie
spese  dovute  all'applicazione  delle  disposizioni   del   presente
capitolo. 
    2. Uno Stato contraente puo' concludere accordi con  uno  o  piu'
Stati contraenti sulla ripartizione delle spese.