(Convenzione-art. 39)
                             Articolo 39 
 
    Ogni Stato contraente puo'  concludere,  con  uno  o  piu'  Stati
contraenti, accordi volti ad agevolare  l'applicazione  del  presente
capitolo nei loro rapporti reciproci. Gli Stati che abbiano  concluso
tali  accordi  ne  trasmettono  una  copia   al   depositario   della
convenzione.