(Accordo-art. 22)
                              Art. 22. 
               Consiglio dei Governatori: composizione 
 
  (1) Ogni membro e' rappresentato nel Consiglio  dei  Governatori  e
designa un Governatore e un supplente. I Governatori  e  i  supplenti
esercitano le funzioni secondo le  volonta'  del  membro  che  li  ha
nominati.  Il  supplente  puo'  votare  soltanto  se  e'  assente  il
Governatore. 
  (2) In occasione dell'assemblea annuale, il Consiglio elegge al suo
interno un Presidente; quest'ultimo resta in carica fino all'elezione
del successore. 
  (3) I Governatori e i supplenti svolgono il mandato senza  ricevere
alcuna remunerazione dalla Banca; quest'ultima si  riserva  pero'  la
facolta'  di  rimborsare  loro  spese   ragionevoli   sostenute   per
presenziare alle riunioni.