Art. 22. Consiglio dei Governatori: composizione (1) Ogni membro e' rappresentato nel Consiglio dei Governatori e designa un Governatore e un supplente. I Governatori e i supplenti esercitano le funzioni secondo le volonta' del membro che li ha nominati. Il supplente puo' votare soltanto se e' assente il Governatore. (2) In occasione dell'assemblea annuale, il Consiglio elegge al suo interno un Presidente; quest'ultimo resta in carica fino all'elezione del successore. (3) I Governatori e i supplenti svolgono il mandato senza ricevere alcuna remunerazione dalla Banca; quest'ultima si riserva pero' la facolta' di rimborsare loro spese ragionevoli sostenute per presenziare alle riunioni.