(Accordo-art. 23)
                              Art. 23. 
                  Consiglio dei Governatori: poteri 
 
  (1) Tutti i poteri della Banca sono esercitati  dal  Consiglio  dei
Governatori. 
  (2) Il Consiglio dei Governatori  puo'  delegare  una  parte  o  la
totalita'  dei  suoi  poteri  al  Consiglio  di  amministrazione,  ad
eccezione del potere di: 
    i)  ammettere  nuovi  membri  e  stabilirne  le   condizioni   di
ammissione; 
    ii) aumentare o ridurre il  capitale  sociale  autorizzato  della
Banca; 
    iii) sospendere un membro; 
    iv)  pronunciarsi  in  ultima  istanza  sulle  interpretazioni  e
applicazioni  del  presente  Accordo  da  parte  del   Consiglio   di
amministrazione; 
    v) eleggere gli Amministratori della Banca e stabilire  le  spese
da rimborsare agli Amministratori e  ai  loro  supplenti  e  la  loro
remunerazione, se del caso, secondo l'articolo 25 paragrafo 6; 
    vi) eleggere il Presidente, sospenderlo o destituirlo e stabilire
la sua remunerazione e le altre condizioni di servizio; 
    vii) approvare, dopo aver consultato il rapporto dei revisori dei
conti, il bilancio generale e il conto economico della Banca; 
    viii)  determinare  le  riserve  nonche'  la  destinazione  e  la
distribuzione degli utili netti della Banca; 
    ix) emendare il presente Accordo; 
    x) decidere la cessazione  delle  operazioni  della  Banca  e  la
distribuzione del patrimonio; e 
    xi)  esercitare  ogni  altro  potere  che  il  presente   Accordo
conferisce espressamente al Consiglio dei Governatori. 
  (3) Il Consiglio  dei  Governatori  mantiene  il  pieno  potere  di
esercitare la sua autorita' su ogni materia delegata al Consiglio  di
amministrazione secondo il paragrafo 2.