Art. 23. Consiglio dei Governatori: poteri (1) Tutti i poteri della Banca sono esercitati dal Consiglio dei Governatori. (2) Il Consiglio dei Governatori puo' delegare una parte o la totalita' dei suoi poteri al Consiglio di amministrazione, ad eccezione del potere di: i) ammettere nuovi membri e stabilirne le condizioni di ammissione; ii) aumentare o ridurre il capitale sociale autorizzato della Banca; iii) sospendere un membro; iv) pronunciarsi in ultima istanza sulle interpretazioni e applicazioni del presente Accordo da parte del Consiglio di amministrazione; v) eleggere gli Amministratori della Banca e stabilire le spese da rimborsare agli Amministratori e ai loro supplenti e la loro remunerazione, se del caso, secondo l'articolo 25 paragrafo 6; vi) eleggere il Presidente, sospenderlo o destituirlo e stabilire la sua remunerazione e le altre condizioni di servizio; vii) approvare, dopo aver consultato il rapporto dei revisori dei conti, il bilancio generale e il conto economico della Banca; viii) determinare le riserve nonche' la destinazione e la distribuzione degli utili netti della Banca; ix) emendare il presente Accordo; x) decidere la cessazione delle operazioni della Banca e la distribuzione del patrimonio; e xi) esercitare ogni altro potere che il presente Accordo conferisce espressamente al Consiglio dei Governatori. (3) Il Consiglio dei Governatori mantiene il pieno potere di esercitare la sua autorita' su ogni materia delegata al Consiglio di amministrazione secondo il paragrafo 2.