(Accordo-art. 24)
                              Art. 24. 
                Consiglio dei Governatori: procedura 
 
  (1) Il Consiglio dei Governatori si riunisce in Assemblea Annuale e
ogni qualvolta lo giudichi  opportuno  o  quando  sia  convocato  dal
Consiglio di amministrazione. Quest'ultimo convoca il  Consiglio  dei
Governatori su richiesta di almeno cinque (5) membri della Banca. 
  (2) Alle riunioni del  Consiglio  dei  Governatori,  il  quorum  e'
raggiunto  se  e'  presente  una  maggioranza  dei  Governatori   che
rappresenti almeno due terzi del potere di voto totale dei membri. 
  (3)  Il  Consiglio  dei   Governatori   istituisce,   mediante   un
regolamento, procedure che permettano al Consiglio di amministrazione
di ottenere il voto dei  Governatori  su  una  determinata  questione
senza dover convocare una riunione  e,  in  circostanze  particolari,
organizzare riunioni virtuali del Consiglio dei Governatori. 
  (4) Il Consiglio dei Governatori  e,  per  quanto  autorizzato,  il
Consiglio di amministrazione possono creare  filiali  e  adottare  le
regole e i regolamenti necessari o opportuni per  la  gestione  della
Banca.