(Accordo-art. 25)
                              Art. 25. 
             Consiglio di amministrazione: composizione 
 
  (1) Il Consiglio di amministrazione  e'  composto  da  dodici  (12)
membri non appartenenti al Consiglio dei Governatori, di cui: 
    i) nove (9) sono  eletti  dai  Governatori  che  rappresentano  i
membri regionali; e 
    ii) tre (3) sono  eletti  dai  Governatori  che  rappresentano  i
membri non regionali. 
  Gli Amministratori  sono  persone  profondamente  competenti  nelle
materie  finanziarie  ed  economiche  e  sono  eletti   conformemente
all'Allegato B. Gli  Amministratori  rappresentano  i  membri  i  cui
Governatori li hanno  eletti  nonche'  i  membri  i  cui  Governatori
attribuiscono loro i propri voti. 
  (2) Di tanto in tanto, il Consiglio dei  Governatori  riesamina  il
formato e la composizione del Consiglio di amministrazione e,  se  lo
ritiene opportuno, puo' aumentarne o ridurne l'effettivo o  rivederne
la composizione mediante una votazione a  Maggioranza  Super  secondo
l'articolo 28. 
  (3) Ogni Amministratore nomina un supplente  con  pieni  poteri  di
agire in suo nome, in  sua  assenza.  Il  Consiglio  dei  Governatori
adotta le regole che permettono a un Amministratore eletto da piu' di
un determinato numero di membri di nominare un secondo supplente. 
  (4) Gli Amministratori e i loro supplenti sono cittadini dei  Paesi
membri. Due o piu' Amministratori, come pure due  o  piu'  supplenti,
non  possono  avere  la  stessa  nazionalita'.  I  supplenti  possono
partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione, ma  hanno
diritto di voto soltanto se agiscono in vece del titolare. 
  (5) Gli Amministratori restano in carica per un periodo di due  (2)
anni e sono rieleggibili. 
    a) Gli  Amministratori  rimangono  in  funzione  fintanto  che  i
successori sono stati eletti ed entrano in carica. 
    b)  Se  un  posto  di  Amministratore  diviene  vacante  piu'  di
centottanta (180) giorni prima  della  scadenza  del  mandato,  viene
scelto  un  successore,  per  il  rimanente  lasso  di  tempo  e  dai
Governatori che  hanno  gia'  eletto  il  precedente  Amministratore,
conformemente all'allegato B. Per questa  elezione  e'  richiesta  la
maggioranza dei voti espressi da tali Governatori. I Governatori  che
hanno eletto un Amministratore  possono,  con  la  stessa  procedura,
scegliere un successore anche se il posto di  Amministratore  diviene
vacante meno di centottanta (180) giorni  prima  della  scadenza  del
mandato. 
    c) Durante la vacanza, un suo supplente esercita i poteri dell'ex
Amministratore, ad eccezione del potere di nominare un supplente. 
  (6) Gli Amministratori e i loro supplenti non sono remunerati dalla
Banca, a meno che il Consiglio dei Governatori non decida altrimenti;
la Banca puo' tuttavia rimborsare loro  ragionevoli  spese  sostenute
per presenziare alle riunioni.