Art. 25. Consiglio di amministrazione: composizione (1) Il Consiglio di amministrazione e' composto da dodici (12) membri non appartenenti al Consiglio dei Governatori, di cui: i) nove (9) sono eletti dai Governatori che rappresentano i membri regionali; e ii) tre (3) sono eletti dai Governatori che rappresentano i membri non regionali. Gli Amministratori sono persone profondamente competenti nelle materie finanziarie ed economiche e sono eletti conformemente all'Allegato B. Gli Amministratori rappresentano i membri i cui Governatori li hanno eletti nonche' i membri i cui Governatori attribuiscono loro i propri voti. (2) Di tanto in tanto, il Consiglio dei Governatori riesamina il formato e la composizione del Consiglio di amministrazione e, se lo ritiene opportuno, puo' aumentarne o ridurne l'effettivo o rivederne la composizione mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28. (3) Ogni Amministratore nomina un supplente con pieni poteri di agire in suo nome, in sua assenza. Il Consiglio dei Governatori adotta le regole che permettono a un Amministratore eletto da piu' di un determinato numero di membri di nominare un secondo supplente. (4) Gli Amministratori e i loro supplenti sono cittadini dei Paesi membri. Due o piu' Amministratori, come pure due o piu' supplenti, non possono avere la stessa nazionalita'. I supplenti possono partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione, ma hanno diritto di voto soltanto se agiscono in vece del titolare. (5) Gli Amministratori restano in carica per un periodo di due (2) anni e sono rieleggibili. a) Gli Amministratori rimangono in funzione fintanto che i successori sono stati eletti ed entrano in carica. b) Se un posto di Amministratore diviene vacante piu' di centottanta (180) giorni prima della scadenza del mandato, viene scelto un successore, per il rimanente lasso di tempo e dai Governatori che hanno gia' eletto il precedente Amministratore, conformemente all'allegato B. Per questa elezione e' richiesta la maggioranza dei voti espressi da tali Governatori. I Governatori che hanno eletto un Amministratore possono, con la stessa procedura, scegliere un successore anche se il posto di Amministratore diviene vacante meno di centottanta (180) giorni prima della scadenza del mandato. c) Durante la vacanza, un suo supplente esercita i poteri dell'ex Amministratore, ad eccezione del potere di nominare un supplente. (6) Gli Amministratori e i loro supplenti non sono remunerati dalla Banca, a meno che il Consiglio dei Governatori non decida altrimenti; la Banca puo' tuttavia rimborsare loro ragionevoli spese sostenute per presenziare alle riunioni.