Art. 26. Consiglio di amministrazione: poteri Il Consiglio di amministrazione e' responsabile della direzione delle operazioni generali della Banca e, a tal fine, esercita, oltre ai poteri conferitigli espressamente dal presente Accordo, tutti quelli delegatigli dal Consiglio dei Governatori e segnatamente: i) preparare i lavori del Consiglio dei Governatori; ii) definire le politiche della Banca e, con una maggioranza che rappresenti almeno tre quarti del potere totale di voto dei membri, prendere decisioni sulle principali politiche operative e finanziarie e sulla delega di poteri al Presidente conformemente alle politiche della Banca; iii) prendere decisioni concernenti le operazioni della Banca secondo l'articolo 11 paragrafo 2 e, con una maggioranza che rappresenti almeno tre quarti del potere totale di voto dei membri, decidere sulla delega dei poteri relativi al Presidente; iv) supervisionare regolarmente la gestione e il funzionamento della Banca e istituire a tal fine un meccanismo di vigilanza conforme ai principi di trasparenza, apertura, indipendenza e responsabilita'; v) approvare la strategia, il piano annuale e il bilancio preventivo della Banca; vi) istituire i comitati ritenuti necessari; e vii) sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Governatori, ad ogni esercizio finanziario, i conti controllati dai revisori.