(Accordo-art. 26)
                              Art. 26. 
                Consiglio di amministrazione: poteri 
 
  Il Consiglio di amministrazione  e'  responsabile  della  direzione
delle operazioni generali della Banca e, a tal fine, esercita,  oltre
ai poteri conferitigli  espressamente  dal  presente  Accordo,  tutti
quelli delegatigli dal Consiglio dei Governatori e segnatamente: 
    i) preparare i lavori del Consiglio dei Governatori; 
    ii) definire le politiche della Banca e, con una maggioranza  che
rappresenti almeno tre quarti del potere totale di voto  dei  membri,
prendere decisioni sulle principali politiche operative e finanziarie
e sulla delega di poteri al Presidente conformemente  alle  politiche
della Banca; 
    iii) prendere decisioni concernenti  le  operazioni  della  Banca
secondo  l'articolo  11  paragrafo  2  e,  con  una  maggioranza  che
rappresenti almeno tre quarti del potere totale di voto  dei  membri,
decidere sulla delega dei poteri relativi al Presidente; 
    iv) supervisionare regolarmente la gestione  e  il  funzionamento
della Banca e  istituire  a  tal  fine  un  meccanismo  di  vigilanza
conforme  ai  principi  di  trasparenza,  apertura,  indipendenza   e
responsabilita'; 
    v) approvare  la  strategia,  il  piano  annuale  e  il  bilancio
preventivo della Banca; 
    vi) istituire i comitati ritenuti necessari; e 
    vii) sottoporre all'approvazione del Consiglio  dei  Governatori,
ad ogni esercizio finanziario, i conti controllati dai revisori.