Art. 27. Consiglio di amministrazione: procedura (1) Il Consiglio di amministrazione si riunisce periodicamente durante l'anno, ogni qualvolta gli affari della Banca lo esigano. Il Consiglio di amministrazione non ha una sede fissa, a meno che il Consiglio dei Governatori non decida altrimenti mediante votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28. Le riunioni possono essere convocate dal Presidente o ogni qualvolta richiesto da tre (3) Amministratori. (2) Alle riunioni del Consiglio di amministrazione, il quorum e' raggiunto se e' presente una maggioranza degli Amministratori che rappresenti almeno due terzi del potere totale di voto dei membri. (3) Il Consiglio dei Governatori emana regolamenti per consentire ai membri senza un Amministratore della loro nazionalita' di far assistere un delegato senza diritto di voto ad ogni riunione del Consiglio di amministrazione in cui si esamina una questione che li riguarda in modo particolare. (4) Il Consiglio di amministrazione istituisce procedure che consentano di tenere riunioni virtuali o di votare su una questione senza convocare una riunione.