(Accordo-art. 27)
                              Art. 27. 
               Consiglio di amministrazione: procedura 
 
  (1) Il Consiglio  di  amministrazione  si  riunisce  periodicamente
durante l'anno, ogni qualvolta gli affari della Banca lo esigano.  Il
Consiglio di amministrazione non ha una sede fissa,  a  meno  che  il
Consiglio dei Governatori non decida altrimenti mediante votazione  a
Maggioranza Super secondo l'articolo 28. Le riunioni  possono  essere
convocate dal Presidente  o  ogni  qualvolta  richiesto  da  tre  (3)
Amministratori. 
  (2) Alle riunioni del Consiglio di amministrazione,  il  quorum  e'
raggiunto se e' presente una  maggioranza  degli  Amministratori  che
rappresenti almeno due terzi del potere totale di voto dei membri. 
  (3) Il Consiglio dei Governatori emana regolamenti  per  consentire
ai membri senza un Amministratore  della  loro  nazionalita'  di  far
assistere un delegato senza diritto di  voto  ad  ogni  riunione  del
Consiglio di amministrazione in cui si esamina una questione  che  li
riguarda in modo particolare. 
  (4)  Il  Consiglio  di  amministrazione  istituisce  procedure  che
consentano di tenere riunioni virtuali o di votare su  una  questione
senza convocare una riunione.