(Accordo-art. 28)
                              Art. 28. 
                              Votazioni 
 
  (1) Il numero totale dei voti attribuiti a ogni membro e'  composto
dalla somma dei voti di base, dei voti determinati in base  alle  sue
azioni  e,  nel  caso  dei  membri  fondatori,  dei  voti  di  membro
fondatore. 
    i) Il numero dei voti di base di ogni membro risulta  dalla  equa
ripartizione fra i membri del dodici (12) per cento della  somma  dei
voti di base, dei voti determinati in base alle azioni e dei voti dei
membri fondatori. 
    ii) Il numero dei voti determinati in base alle  azioni  di  ogni
membro e' uguale al numero di azioni del capitale sociale della Banca
in suo possesso. 
    iii) A ogni membro fondatore sono attribuiti seicento (600)  voti
di membro fondatore. 
  Nel caso in cui un membro non ha  versato  una  parte  dell'importo
dovuto per i suoi obblighi relativi alle azioni  da  versare  di  cui
all'articolo 6, il numero dei voti determinati in  base  alle  azioni
spettanti a tale  membro  e'  ridotto,  fintanto  che  la  situazione
persiste, proporzionalmente alla percentuale che l'importo  dovuto  e
non versato rappresenta del valore nominale totale  delle  azioni  da
versare da esso sottoscritte. 
  (2) Nelle votazioni in seno  al  Consiglio  dei  Governatori,  ogni
Governatore ha diritto a esprimere i voti del membro che rappresenta. 
    i) A meno che  il  presente  Accordo  non  preveda  espressamente
altrimenti, il Consiglio dei Governatori decide su tutte le questioni
che gli sono sottoposte con una maggioranza dei voti espressi. 
    ii) Una votazione del Consiglio  dei  Governatori  a  Maggioranza
Super richiede l'approvazione  di  due  terzi  dei  Governatori,  che
rappresentino almeno tre quarti del potere totale di voto dei membri. 
    iii) Una votazione del Consiglio dei  Governatori  a  Maggioranza
Speciale richiede l'approvazione della maggioranza  dei  Governatori,
che rappresentino almeno la maggioranza del potere totale di voto dei
membri. 
  (3) Nelle votazioni in seno al Consiglio di  amministrazione,  ogni
Amministratore  puo'  esprimere  il  numero  di  voti  attribuiti  ai
Governatori che l'hanno eletto nonche' ai Governatori che  gli  hanno
attribuito i propri voti conformemente all'allegato B. 
    i) Gli Amministratori che hanno diritto a  esprimere  i  voti  di
piu' di un membro possono votare separatamente per ciascun membro. 
    ii) A meno che il  presente  Accordo  non  preveda  espressamente
altrimenti, il  Consiglio  di  amministrazione  decide  su  tutte  le
questioni che gli  sono  sottoposte  con  una  maggioranza  dei  voti
espressi.