Art. 28. Votazioni (1) Il numero totale dei voti attribuiti a ogni membro e' composto dalla somma dei voti di base, dei voti determinati in base alle sue azioni e, nel caso dei membri fondatori, dei voti di membro fondatore. i) Il numero dei voti di base di ogni membro risulta dalla equa ripartizione fra i membri del dodici (12) per cento della somma dei voti di base, dei voti determinati in base alle azioni e dei voti dei membri fondatori. ii) Il numero dei voti determinati in base alle azioni di ogni membro e' uguale al numero di azioni del capitale sociale della Banca in suo possesso. iii) A ogni membro fondatore sono attribuiti seicento (600) voti di membro fondatore. Nel caso in cui un membro non ha versato una parte dell'importo dovuto per i suoi obblighi relativi alle azioni da versare di cui all'articolo 6, il numero dei voti determinati in base alle azioni spettanti a tale membro e' ridotto, fintanto che la situazione persiste, proporzionalmente alla percentuale che l'importo dovuto e non versato rappresenta del valore nominale totale delle azioni da versare da esso sottoscritte. (2) Nelle votazioni in seno al Consiglio dei Governatori, ogni Governatore ha diritto a esprimere i voti del membro che rappresenta. i) A meno che il presente Accordo non preveda espressamente altrimenti, il Consiglio dei Governatori decide su tutte le questioni che gli sono sottoposte con una maggioranza dei voti espressi. ii) Una votazione del Consiglio dei Governatori a Maggioranza Super richiede l'approvazione di due terzi dei Governatori, che rappresentino almeno tre quarti del potere totale di voto dei membri. iii) Una votazione del Consiglio dei Governatori a Maggioranza Speciale richiede l'approvazione della maggioranza dei Governatori, che rappresentino almeno la maggioranza del potere totale di voto dei membri. (3) Nelle votazioni in seno al Consiglio di amministrazione, ogni Amministratore puo' esprimere il numero di voti attribuiti ai Governatori che l'hanno eletto nonche' ai Governatori che gli hanno attribuito i propri voti conformemente all'allegato B. i) Gli Amministratori che hanno diritto a esprimere i voti di piu' di un membro possono votare separatamente per ciascun membro. ii) A meno che il presente Accordo non preveda espressamente altrimenti, il Consiglio di amministrazione decide su tutte le questioni che gli sono sottoposte con una maggioranza dei voti espressi.