(Accordo-art. 29)
                              Art. 29. 
                             Presidente 
 
  (1) Il Consiglio dei Governatori elegge il Presidente  della  Banca
in una procedura aperta, trasparente e basata  sul  merito,  mediante
una  votazione  a  Maggioranza  Super  secondo  l'articolo   28.   Il
Presidente deve essere cittadino di un Paese  membro  regionale.  Per
tutta la durata del  mandato,  il  Presidente  non  puo'  essere  ne'
Governatore ne' Amministratore, ne' loro supplente. 
  (2) Il Presidente resta in carica per un periodo di cinque (5) anni
ed e' rieleggibile una  volta.  Il  Consiglio  dei  Governatori  puo'
sospendere o  destituire  il  Presidente  mediante  una  votazione  a
Maggioranza Super secondo l'articolo 28. 
    a) Se per un qualsiasi motivo la  carica  di  Presidente  diventa
vacante, il  Consiglio  dei  Governatori  designa  un  successore  ad
interim o elegge un nuovo Presidente conformemente al paragrafo 1. 
  (3) Il Presidente presiede il Consiglio  di  amministrazione  senza
diritto di voto, salvo in caso di parita', in cui ha voto risolutivo.
Puo' partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del  Consiglio
dei Governatori. 
  (4) Il Presidente e' il rappresentante legale della  Banca.  E'  il
capo del personale della Banca e  conduce,  sotto  la  direzione  del
Consiglio di amministrazione, gli affari correnti della Banca.