Art. 29. Presidente (1) Il Consiglio dei Governatori elegge il Presidente della Banca in una procedura aperta, trasparente e basata sul merito, mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28. Il Presidente deve essere cittadino di un Paese membro regionale. Per tutta la durata del mandato, il Presidente non puo' essere ne' Governatore ne' Amministratore, ne' loro supplente. (2) Il Presidente resta in carica per un periodo di cinque (5) anni ed e' rieleggibile una volta. Il Consiglio dei Governatori puo' sospendere o destituire il Presidente mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28. a) Se per un qualsiasi motivo la carica di Presidente diventa vacante, il Consiglio dei Governatori designa un successore ad interim o elegge un nuovo Presidente conformemente al paragrafo 1. (3) Il Presidente presiede il Consiglio di amministrazione senza diritto di voto, salvo in caso di parita', in cui ha voto risolutivo. Puo' partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio dei Governatori. (4) Il Presidente e' il rappresentante legale della Banca. E' il capo del personale della Banca e conduce, sotto la direzione del Consiglio di amministrazione, gli affari correnti della Banca.