Art. 30. Dirigenti e dipendenti della Banca (1) Il Consiglio di amministrazione nomina, in una procedura aperta, trasparente e basata sul merito, su raccomandazione del Presidente, uno o piu' Vicepresidenti e ne stabilisce la durata del mandato, i poteri e le funzioni nell'amministrazione della Banca. In caso di assenza o d'impedimento del Presidente, un Vicepresidente ne esercita i poteri e le funzioni. (2) Il Presidente e' responsabile dell'organizzazione, della nomina e del licenziamento, conformemente ai regolamenti adottati dal Consiglio di amministrazione, dei dirigenti e dei dipendenti, ad eccezione dei Vicepresidenti per quanto previsto dal paragrafo 1. (3) Nel nominare i dirigenti e i dipendenti e nel raccomandare i Vicepresidenti, previa assicurazione del rispetto dei massimi standard in termini di efficienza e competenza, il Presidente presta la dovuta attenzione all'assunzione di personale su una base geografico-regionale la piu' estesa possibile.