(Accordo-art. 30)
                              Art. 30. 
                 Dirigenti e dipendenti della Banca 
 
  (1) Il  Consiglio  di  amministrazione  nomina,  in  una  procedura
aperta, trasparente e  basata  sul  merito,  su  raccomandazione  del
Presidente, uno o piu' Vicepresidenti e ne stabilisce la  durata  del
mandato, i poteri e le funzioni nell'amministrazione della Banca.  In
caso di assenza o d'impedimento del Presidente, un Vicepresidente  ne
esercita i poteri e le funzioni. 
  (2) Il Presidente e' responsabile dell'organizzazione, della nomina
e  del  licenziamento,  conformemente  ai  regolamenti  adottati  dal
Consiglio di amministrazione, dei  dirigenti  e  dei  dipendenti,  ad
eccezione dei Vicepresidenti per quanto previsto dal paragrafo 1. 
  (3) Nel nominare i dirigenti e i dipendenti e  nel  raccomandare  i
Vicepresidenti,  previa  assicurazione  del  rispetto   dei   massimi
standard in termini di efficienza e competenza, il Presidente  presta
la  dovuta  attenzione  all'assunzione  di  personale  su  una   base
geografico-regionale la piu' estesa possibile.