Art. 31. Carattere internazionale della Banca (1) La Banca non accetta Fondi speciali, prestiti e assistenza suscettibili di pregiudicare, limitare, sviare o modificare il suo scopo o le sue funzioni. (2) La Banca, il Presidente, i dirigenti e i dipendenti non intervengono nelle questioni politiche di alcun membro ne' si lasciano influenzare, nelle loro decisioni, dal carattere politico del membro interessato. Ogni loro decisione si fonda unicamente su considerazioni economiche. Queste ultime saranno imparzialmente ponderate nell'intento di raggiungere e attuare lo scopo e le funzioni della Banca. (3) Il Presidente, i dirigenti e i dipendenti della Banca hanno, nell'esercizio delle loro funzioni, obblighi solo verso la Banca e nessun'altra autorita'. Ogni membro della Banca deve rispettare il carattere internazionale di detti obblighi e astenersi da ogni tentativo di influenzare i soggetti di cui sopra nell'esercizio delle loro funzioni.