(Convenzione-art. 23)
                             Articolo 23 
                         NON DISCRIMINAZIONE 
 
  1. I nazionali  di  uno  Stato  contraente  non  sono  assoggettati
nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad  essa
relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere
assoggettati i nazionali di detto altro Stato che  si  trovino  nella
stessa situazione, in particolare con  riguardo  alla  residenza.  La
presente disposizione si applica altresi', nonostante le disposizioni
dell'Articolo 1, alle persone che non sono  residenti  di  uno  o  di
entrambi gli Stati contraenti. 
  2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una  impresa  di
uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non  puo'  essere
in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle
imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima  attivita'.  La
presente disposizione non puo'  essere  interpretata  nel  senso  che
faccia obbligo a uno  Stato  contraente  di  accordare  ai  residenti
dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le
riduzioni  di  imposta  che  esso  accorda  ai  propri  residenti  in
relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia. 
  3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni  del  paragrafo  1
dell'Articolo 9, del paragrafo 7 dell'Articolo 11 o del  paragrafo  6
dell'Articolo 12, gli interessi, i canoni e le altre spese pagati  da
una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro  Stato
contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli  utili
imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni in cui  sarebbero
deducibili se fossero stati pagati ad un residente  del  primo  Stato
contraente. 
  4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale e' in  tutto
o in parte, direttamcnte o indirettamente, posseduto o controllato da
uno  o  piu'  residenti  dell'altro  Stato   contraente,   non   sono
assoggettate nel primo  Stato  contraente  ad  alcuna  imposizione  o
obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o
potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del
primo Stato contraente. 
  5.  Le  disposizioni  del  presente  Articolo  non  possono  essere
interpretate  nel  senso  di  impedire  alla  Colombia  di  applicare
un'imposta cosi' come descritta nel paragrato 3 dell'Articolo 10.