(Convenzione-art. 24)
                             Articolo 24 
                        PROCEDURA AMICHEVOLE 
 
  1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da  uno  o  da
entrambi gli Stati contraenti  comportano  o  comporteranno  per  lei
un'imposizione  non  conforme  alle   disposizioni   della   presente
Convenzione, essa puo', indipendentemente dai ricorsi previsti  dalla
legislazione nazionale di detti Stati,  sottoporre  il  proprio  caso
all'autorita' competente dello Stato contraente di cui  e'  residente
o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'Articolo 23,  a  quella
dello Stato contraente di cui ha la nazionalita'. Il caso deve essere
sottoposto entro i tre anni  che  seguono  la  prima  notifica  della
misura che comporta un'imposizione  non  conforme  alle  disposizioni
della Convenzione. 
  2. L'autorita' competente, se il ricorso le  appare  fondato  e  se
essa non e' in grado di  giungere  ad  una  soddisfacente  soluzione,
fara' del suo meglio per regolare  il  caso  per  via  di  amichevole
composizione con l'autorita' competente dell'altro Stato  contraente,
al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. Ogni
accordo raggiunto sara' applicato a prescindere dai termini  previsti
dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti. 
  3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del  loro
meglio  per  risolvere  per  via  di   amichevole   composizione   le
difficolta' o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione
della Convenzione. Esse potranno  altresi'  consultarsi  al  fine  di
eliminare  la  doppia  imposizione  nei  casi  non   previsti   dalla
Convenzione. 
  4.  Le  autorita'  competenti  degli  Stati   contraenti   potranno
comunicare direttamente tra loro al line di pcrvenire ad  un  accordo
come indicato nei paragrafi precedenti. 
  5. Quando, 
  (a) ai sensi del paragrafo 1, una persona ha sottoposto il  proprio
caso all'autorita' competente di uno Stato contraente sulla base  del
fatto che le misure di uno o di entrambi gli  Stati  contraenti  sono
risultate per quella persona  in  un'imposizione  non  conforme  alle
disposizioni della presente Convenzione, e 
  (b) le autorita' competenti non sono in  grado  di  raggiungere  un
accordo per risolvere il caso ai sensi del paragrafo 2 entro due anni
dalla data in cui esso e' stato sottoposto  all'autorita'  competente
dell'altro Stato contraente, 
  ogni questione irrisolta derivante dal caso stesso sara' sottoposta
ad arbitrato se  le  due  autorita'  competenti  e  la  persona  cosi
convengono, a condizione che la  persona  convenga  per  iscritto  di
essere  vincolata  dalla  decisione  della   commissione   arbitrale.
Tuttavia,  tali  questioni  irrisolte  non  saranno   sottoposte   ad
arbitrato se una decisione sulle stesse e' gia' stata pronunciata  da
un organo giudiziario o amministrativo  di  uno  dei  due  Stati.  La
decisione  arbitrale  sara'  vincolante  per   entrambi   gli   Stati
contraenti e sara' attuata a prescindere dai termini  previsti  dalle
legislazioni nazionali di detti Stati. Le autorita' competenti  degli
Stati contraenti  regoleranno  di  comune  accordo  le  modalita'  di
applicazione del presente paragrafo.