Articolo 24 PROCEDURA AMICHEVOLE 1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa puo', indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorita' competente dello Stato contraente di cui e' residente o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'Articolo 23, a quella dello Stato contraente di cui ha la nazionalita'. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione. 2. L'autorita' competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non e' in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, fara' del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorita' competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. Ogni accordo raggiunto sara' applicato a prescindere dai termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti. 3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficolta' o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresi' consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione. 4. Le autorita' competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al line di pcrvenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. 5. Quando, (a) ai sensi del paragrafo 1, una persona ha sottoposto il proprio caso all'autorita' competente di uno Stato contraente sulla base del fatto che le misure di uno o di entrambi gli Stati contraenti sono risultate per quella persona in un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, e (b) le autorita' competenti non sono in grado di raggiungere un accordo per risolvere il caso ai sensi del paragrafo 2 entro due anni dalla data in cui esso e' stato sottoposto all'autorita' competente dell'altro Stato contraente, ogni questione irrisolta derivante dal caso stesso sara' sottoposta ad arbitrato se le due autorita' competenti e la persona cosi convengono, a condizione che la persona convenga per iscritto di essere vincolata dalla decisione della commissione arbitrale. Tuttavia, tali questioni irrisolte non saranno sottoposte ad arbitrato se una decisione sulle stesse e' gia' stata pronunciata da un organo giudiziario o amministrativo di uno dei due Stati. La decisione arbitrale sara' vincolante per entrambi gli Stati contraenti e sara' attuata a prescindere dai termini previsti dalle legislazioni nazionali di detti Stati. Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalita' di applicazione del presente paragrafo.