(Convenzione-art. 25)
                             Articolo 25 
                       SCAMBIO DI INFORMAZIONI 
 
  1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti  si  scambieranno
le  informazioni   presumibilmenle   rilevanti   per   applicare   le
disposizioni della presente Convenzione  o  per  l'amministrazione  o
l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi
genere e denominazione prelevate per conto  degli  Stati  contraenti,
delle loro suddivisioni politiche  o  dei  loro  enti  locali,  nella
misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non e' contraria
alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli
Articoli 1 e 2. 
  2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da  uno  Stato
contraente  sono  tenute  segrete,  analogamente  alle   informazioni
ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato  contraente
e saranno comunicate soltanto alle persone od autorita' (ivi  inclusi
l'autorita'  giudiziaria  e  gli  organi  amministrativi)  incaricate
dell'accertamento  o  della  riscossione  delle  imposte  di  cui  al
paragrafo 1, delle procedure  o  dei  procedimenti  concernenti  tali
imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per  tali  imposte,  o
del controllo delle attivita'  precedenti.  Le  persone  o  autorita'
sopra citate utilizzeranno  tali  informazioni  soltanto  per  questi
fini. Esse potranno servirsi di  queste  informazioni  nel  corso  di
udienze  pubbliche  o  nei  giudizi.  Nonostante  quanto  sopra,   le
informazioni  ricevute  da  uno  Stato  contraente   possono   essere
utilizzate per  altri  fini,  se  tali  informazioni  possono  essere
utilizzate per tali altri fini secondo le  legislazioni  di  entrambi
gli Stati contraenti e l'autorita'  competente  dello  Stato  che  le
fornisce ha autorizzato tale utilizzo. 
  3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non possono in  nessun
caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente
l'obbligo: 
    a)  di  adottare  provvedimenti  amministrativi  in  deroga  alla
propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a  quelle
dell'altro Stato contraente; 
    b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute  in
base alla propria legislazione o nel  quadro  della  propria  normale
prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; 
    c) di fornire informazioni che  potrebbero  rivelare  un  segreto
commerciale, industriale, professionale o  un  processo  commerciale,
oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine
pubblico. 
  4. Se le informazioni sono richieste da  uno  Stato  contraente  in
conformita'  con  il  presente  Articolo,  l'altro  Stato  contraente
utilizzera'  i  poteri  di  cui  esso  dispone  per  raccogliere   le
informazioni richieste, anche qualora detto altro Stato non necessiti
di queste informazioni per i propri fini fiscali. L'obbligo di cui al
periodo  che  precede  e'  soggetto  alle  limitazioni  previste  dal
paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere  in  nessun  caso
interpretate nel senso di  permettere  ad  uno  Stato  contraente  di
rifiutarsi di fornire informazioni solo perche' lo stesso non  ne  ha
un interesse ai propri fini fiscali. 
  5. Le disposizioni del paragrafo  3  non  possono  in  nessun  caso
essere  interpretate  nel  senso  che  uno  Stato  contraente   possa
rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto  le  stesse  sono
detenute da una banca, da un'altra  istituzione  finanziaria,  da  un
mandatario o una persona che opera in qualita' di agente o fiduciario
o perche' dette informazioni si riferiscono a partecipazioni  in  una
persona.