Articolo 26 ASSISTENZA NELLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE 1. Gli Stati contraenti si presteranno reciproca assistenza nella riscossione dei crediti tributari. Tale assistenza non viene limitata dagli articoli 1 e 2. Le autorita' competenti degli Stati contraenti possono stabilire, di comune accordo, le modalita' di applicazione del presente Articolo. 2. Ai fini del presente Articolo l'espressione "credito tributario" designa un importo dovuto in relazione ad imposte di ogni genere e denominazione prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, nella misura in cui la relativa imposizione non e' contraria alla presente Convenzione o a ogni altro strumento del quale gli Stati contraenti sono parti, nonche' gli interessi, le sanzioni amministrative e i costi di riscossione o cautelari relativi a detto importo. 3. Qualora un credito tributario di uno Stato contraente possa essere escusso in base alle leggi di tale Stato contraente ed e' dovuto da una persona che, in quel momento, non puo', in base alle leggi di tale Stato contraente, impedirne la riscossione, detto credito tributario, su richiesta dell'autorita' competente di tale Stato contraente, e' ammesso per la riscossione dall'autorita' competente dell'altro Stato contraente. Tale credito tributario e' riscosso dall'altro Stato contraente in conformita' alle disposizioni della propria legislazione applicabili in materia di riscossione delle proprie imposte come se il credito tributario fosse un credito tributario di tale altro Stato contraente. 4. Qualora un credito tributario di uno Stato contraente sia un credito nei confronti del quale tale Stato puo', in base alla propria legislazione, adottare misure cautelari allo scopo di garantirne la riscossione, tale credito tributario, su richiesta dell'autorita' competente di tale Stato, e' ammesso ai fini delle misure cautelari dall'autorita' competente dell'altro Stato contraente. Tale altro Stato contraente adotta le misure cautelari relative a detto credito tributario in conformita' alle disposizioni della propria legislazione come se il credito tributario fosse un credito tributario di detto altro Stato contraente anche qualora, nel momento in cui tali misure sono applicare, il credito tributario non sia escutibile nel primo Stato contraente o sia dovuto da una persona che ha il diritto di impedirne la riscossione. 5. Nonostante le disposizioni dei paragra1i 3 e 4, un credito tributario ammesso da uno Stato contraente ai fini del paragrafo 3 o 4 non e', in tale Stato contraente, soggetto ai limiti temporali, ne' ad esso sono accordati i privilegi applicabili ad un credito tributario in virtu' della legislazione di detto Stato contraente in ragione della sua natura in quanto tale. Inoltre, ad un credito tributario ammesso da uno Stato contraente ai fini del paragrafo 3 o 4 non sono accordati, in tale Stato contraente, i privilegi applicabili a detto credito tributario ai sensi della legislazione dell'altro Stato contraente. 6. Le procedure relative all'esistenza, la validita' o l'importo del credito tributario di uno Stato contraente non possono essere oggetto di contestazione innanzi all'autorita' giudiziaria o agli organi amministrativi dell'altro Stato contraente. 7. Qualora, in un qualsiasi momento successivo ad una richiesta effettuata du uno Stato contraente ai sensi del paragrafo 3 o 4 e prima del momento in cui l'altro Stato contraente abbia riscosso e rimesso il relativo credito tributario al primo Stato contraente, il relativo credito tributario cessa di essere: a) nel caso di una richiesta ai sensi del paragrafo 3, un credito tributario del primo Stato contraente che puo' essere escusso in base alle leggi di tale Stato contraente e che e' dovuto da una persona che, in quel momento, non puo', in base alle leggi di tale Stato contraente, impedirne la riscossione, o b) nel caso di una richiesta ai sensi del paragrafo 4, un credito tributario del primo Stato contraente nei confronti del quale tale Stato contraente puo', in base alla propria legislazione, adottare misure cautelari allo scopo di garantirne la riscossione. le autorita' competenti del primo Stato contraente devono comunicare senza indugio tale circostanza all'autorita' competente dell'altro Stato contraente e, a discrezione dell'altro Stato contraente, il primo Stato contraente sospende o ritira la propria richiesta. 8. Le disposizioni del presente Articolo non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo: a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente; b) di adottare misure che sarebbero contrarie all'ordine pubblico; c) di fornire assistenza se l'altro Stato contraente non ha posto in essere tutte le misure ragionevoli di riscossione o cautelari, a seconda dei casi, a sua disposizione in base alla propria legislazione o prassi amministrativa; d) di fornire assistenza nei casi in cui l'onere amministrativo per tale Stato contraente e' chiaramente sproporzionato ai benefici ritratti dall'altro Stato contraente.