(Convenzione-art. 26)
                             Articolo 26 
             ASSISTENZA NELLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE 
 
  1. Gli Stati contraenti si presteranno reciproca  assistenza  nella
riscossione dei crediti tributari. Tale assistenza non viene limitata
dagli articoli 1 e 2. Le autorita' competenti degli Stati  contraenti
possono stabilire, di comune accordo, le  modalita'  di  applicazione
del presente Articolo. 
  2. Ai fini del presente Articolo l'espressione "credito tributario"
designa un importo dovuto in relazione ad imposte di  ogni  genere  e
denominazione prelevate per conto di uno Stato contraente, delle  sue
suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, nella misura in cui la
relativa imposizione non e' contraria alla presente Convenzione  o  a
ogni altro strumento del  quale  gli  Stati  contraenti  sono  parti,
nonche' gli interessi,  le  sanzioni  amministrative  e  i  costi  di
riscossione o cautelari relativi a detto importo. 
  3. Qualora un credito tributario  di  uno  Stato  contraente  possa
essere escusso in base alle leggi di  tale  Stato  contraente  ed  e'
dovuto da una persona che, in quel momento, non puo',  in  base  alle
leggi di tale  Stato  contraente,  impedirne  la  riscossione,  detto
credito tributario, su richiesta dell'autorita'  competente  di  tale
Stato  contraente,  e'  ammesso  per  la  riscossione  dall'autorita'
competente dell'altro Stato contraente. Tale  credito  tributario  e'
riscosso dall'altro Stato contraente in conformita' alle disposizioni
della propria legislazione  applicabili  in  materia  di  riscossione
delle proprie imposte come se il credito tributario fosse un  credito
tributario di tale altro Stato contraente. 
  4. Qualora un credito tributario di uno  Stato  contraente  sia  un
credito nei confronti del quale tale Stato puo', in base alla propria
legislazione, adottare misure cautelari allo scopo di  garantirne  la
riscossione, tale credito  tributario,  su  richiesta  dell'autorita'
competente di tale Stato, e' ammesso ai fini delle  misure  cautelari
dall'autorita' competente dell'altro  Stato  contraente.  Tale  altro
Stato contraente adotta le misure cautelari relative a detto  credito
tributario   in   conformita'   alle   disposizioni   della   propria
legislazione  come  se  il  credito  tributario  fosse   un   credito
tributario di detto altro Stato contraente anche qualora, nel momento
in cui tali misure sono applicare,  il  credito  tributario  non  sia
escutibile nel primo Stato contraente o sia dovuto da una persona che
ha il diritto di impedirne la riscossione. 
  5. Nonostante le disposizioni dei  paragra1i  3  e  4,  un  credito
tributario ammesso da uno Stato contraente ai fini del paragrafo 3  o
4 non e', in tale Stato contraente, soggetto ai limiti temporali, ne'
ad  esso  sono  accordati  i  privilegi  applicabili  ad  un  credito
tributario in virtu' della legislazione di detto Stato contraente  in
ragione della sua natura in  quanto  tale.  Inoltre,  ad  un  credito
tributario ammesso da uno Stato contraente ai fini del paragrafo 3  o
4  non  sono  accordati,  in  tale  Stato  contraente,  i   privilegi
applicabili a detto credito tributario ai  sensi  della  legislazione
dell'altro Stato contraente. 
  6. Le procedure relative all'esistenza, la  validita'  o  l'importo
del credito tributario di uno Stato  contraente  non  possono  essere
oggetto di contestazione innanzi  all'autorita'  giudiziaria  o  agli
organi amministrativi dell'altro Stato contraente. 
  7. Qualora, in un qualsiasi momento  successivo  ad  una  richiesta
effettuata du uno Stato contraente ai sensi del paragrafo  3  o  4  e
prima del momento in cui l'altro Stato contraente  abbia  riscosso  e
rimesso il relativo credito tributario al primo Stato contraente,  il
relativo credito tributario cessa di essere: 
    a) nel caso di una richiesta ai sensi del paragrafo 3, un credito
tributario del primo Stato contraente che puo' essere escusso in base
alle leggi di tale Stato contraente e che e' dovuto  da  una  persona
che, in quel momento, non puo', in base  alle  leggi  di  tale  Stato
contraente, impedirne la riscossione, o 
    b) nel caso di una richiesta ai sensi del paragrafo 4, un credito
tributario del primo Stato contraente nei confronti  del  quale  tale
Stato contraente puo', in base alla  propria  legislazione,  adottare
misure cautelari allo scopo di garantirne la riscossione. 
  le  autorita'  competenti  del  primo   Stato   contraente   devono
comunicare senza indugio tale  circostanza  all'autorita'  competente
dell'altro  Stato  contraente  e,  a  discrezione  dell'altro   Stato
contraente, il primo Stato contraente sospende o  ritira  la  propria
richiesta. 
  8. Le disposizioni del presente Articolo non possono in nessun caso
essere interpretate nel senso di  imporre  ad  uno  Stato  contraente
l'obbligo: 
    a)  di  adottare  provvedimenti  amministrativi  in  deroga  alla
propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a  quelle
dell'altro Stato contraente; 
    b)  di  adottare  misure  che  sarebbero   contrarie   all'ordine
pubblico; 
    c) di fornire assistenza se l'altro Stato contraente non ha posto
in essere tutte le misure ragionevoli di riscossione o  cautelari,  a
seconda  dei  casi,  a  sua  disposizione  in   base   alla   propria
legislazione o prassi amministrativa; 
    d) di fornire assistenza nei casi in cui  l'onere  amministrativo
per tale Stato contraente e' chiaramente sproporzionato  ai  benefici
ritratti dall'altro Stato contraente.