(Convenzione-art. 27)
                             Articolo 27 
     MEMBRI DELLE MISSIONI DIPLOMATICHE E DEGLI UFFICI CONSOLARI 
 
  Le disposizioni  della  presente  Convenzione  non  pregiudicano  i
privilegi  fiscali  di  cui  beneficiano  i  membri  delle   missioni
diplomatiche o degli uffici consolari in virtu' delle regole generali
del  diritto  internazionale  o   delle   disposizioni   di   accordi
particolari.