(Convenzione-art. 28)
                             Articolo 28 
                              RIMBORSI 
 
  1. Le imposte riscosse in uno Stato  contraente  mediante  ritenuta
alla fonte sono rimborsate su richiesta dell'interessato  che  e'  un
residente  dell'altro  Stato  contraente  qualora   il   diritto   di
riscuotere  dette  imposte  sia  limitato  dalle  disposizioni  della
presente Convenzione. 
  2. Le istanze di rimborso, da prodursi entro  i  termini  stabiliti
dalla legislazione dello Stato contraente  tenuto  ad  effettuare  il
rimborso, salvo per i casi in cui sia stato raggiunto un  accordo  ai
sensi della procedura amichevole prevista  dall'Articolo  24,  devono
essere corredate da un attestato ulliciale dello Stato contraente  di
cui il contribuente e' residente che certifica la  sussistenza  delle
condizioni richieste per aver  diritto  ai  benefici  previsti  dalla
Convenzione.