(Convenzione-art. 29)
                             Articolo 29 
                         DIRITTO AI BENEFICI 
 
  Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, un beneficio
ai sensi della presente  Convenzione  non  puo'  essere  concesso  in
relazione ad un elemento di reddito  se  e'  ragionevole  concludere,
tenuti presenti tutti i fatti e tutte le circostanze pertinenti,  che
l'attenimento di tale beneficio era uno  degli  scopi  principali  di
qualsiasi  intesa  o  transazione  che  ha  portato  direttamente   o
indirettamente a tale beneficio, a meno che non sia stabilito che  la
concessione di tale beneficio in queste circostanze sarebbe  conforme
con l'oggetto e lo scopo delle pertinenti disposizioni della presente
Convenzione.