Articolo 29 DIRITTO AI BENEFICI Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, un beneficio ai sensi della presente Convenzione non puo' essere concesso in relazione ad un elemento di reddito se e' ragionevole concludere, tenuti presenti tutti i fatti e tutte le circostanze pertinenti, che l'attenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi intesa o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che non sia stabilito che la concessione di tale beneficio in queste circostanze sarebbe conforme con l'oggetto e lo scopo delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.