Articolo 18 - La firma e l'entrata in vigore a. La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. b. Essa sara' soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti della ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. c. La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo al decorso di un periodo di tre mesi successivi alla data in cui dieci Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il consenso ad essere vincolati dalla Convenzione in conformita' con le disposizioni del paragrafo precedente. d. Per ogni Stato firmatario che esprima posteriormente il proprio consenso ad essere vincolato ad essa, la presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo al decorso di un periodo di tre mesi successivi alla data di deposito dello strumento della ratifica, accettazione o approvazione.