(Convenzione Quadro-art. 18)
  Articolo 18 - La firma e l'entrata in vigore 
 
    a. La presente Convenzione  e'  aperta  alla  firma  degli  Stati
membri del Consiglio d'Europa. 
    b. Essa sara' soggetta a ratifica, accettazione  o  approvazione.
Gli strumenti della ratifica,  accettazione  o  approvazione  saranno
depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 
    c. La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del
mese successivo al decorso di un periodo di tre mesi successivi  alla
data in  cui  dieci  Stati  membri  del  Consiglio  d'Europa  avranno
espresso  il  consenso  ad  essere  vincolati  dalla  Convenzione  in
conformita' con le disposizioni del paragrafo precedente. 
    d. Per  ogni  Stato  firmatario  che  esprima  posteriormente  il
proprio consenso ad essere vincolato ad essa, la presente Convenzione
entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo al decorso  di
un periodo di  tre  mesi  successivi  alla  data  di  deposito  dello
strumento della ratifica, accettazione o approvazione.