(Convenzione Quadro-art. 19)
  Articolo 19 - Adesione 
 
    a. Dopo  l'entrata  in  vigore  della  presente  Convenzione,  il
Comitato  dei  Ministri  del  Consiglio  d'Europa   potra'   invitare
qualsiasi Stato non membro del  Consiglio  d'Europa  e  la  Comunita'
europea ad aderire alla Convenzione tramite una decisione presa dalla
maggioranza prevista nell'articolo 20, lettera d), dello Statuto  del
Consiglio d'Europa e con voto all'unanimita' dei rappresentanti degli
Stati contraenti con diritto a sedere nel Comitato dei Ministri. 
    b. Per tutti gli Stati aderenti, o per la  Comunita'  Europea  in
caso di adesione, questa Convenzione  entrera'  in  vigore  il  primo
giorno del mese seguente la  scadenza  di  un  periodo  di  tre  mesi
successivi alla  data  del  deposito  dello  strumento  dell'adesione
presso il Segretario Generale del Consiglio di Europa.