Articolo 19 - Adesione a. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potra' invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa e la Comunita' europea ad aderire alla Convenzione tramite una decisione presa dalla maggioranza prevista nell'articolo 20, lettera d), dello Statuto del Consiglio d'Europa e con voto all'unanimita' dei rappresentanti degli Stati contraenti con diritto a sedere nel Comitato dei Ministri. b. Per tutti gli Stati aderenti, o per la Comunita' Europea in caso di adesione, questa Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese seguente la scadenza di un periodo di tre mesi successivi alla data del deposito dello strumento dell'adesione presso il Segretario Generale del Consiglio di Europa.